Riprendiamo, dopo una pausa di qualche settimana, la trattazione del tema dell’IVA in edilizia, prendendo spunto dal volume IVA in Ediliziadegli autori Annunziata Cusati e Giorgio Confente, intervistato dal quotidiano LeggiOggi.it.
Oggetto di questo post è, nello specifico l’esame del trattamento IVA delle aree edificabili, argomento di grande interesse e attualità. Iniziamo subito con il dire che le cessioni di aree edificabili sono soggette a IVA con aliquota del 21% (aliquota ordinaria).
Ma, e questo è il punto, per definire precisamente cosa si intenda per terreno edificabile quando trattiamo del tema dell’IVA in edilizia, occorre fare qualche riflessione ulteriore.
La definizione di area edificabile è contenuta nell’art. 36 del d.l. 223/2006. Secondo tale articolo, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Vale la pena sottolineare che questa definizione di terreno edificabile è valida non solo per l’IVA in edilizia ma anche per tutti gli altri tributi: registro, imposte dirette, ecc.
Quindi, riassumendo, le vendite di terreni edificabili effettuate da soggetti IVA (imprese, società, enti commerciali, ecc.) sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 21%, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale in misura fissa.
Si sottolinea, infine, che l’aliquota IVA è sempre ordinaria in quanto non assume alcuna rilevanza la tipologia edilizia che verrà realizzata (fabbricati destinati a civile abitazione, negozi, uffici, ecc.).
I terreni che costituiscono pertinenze di immobili, invece, scontano l’aliquota applicabile all’immobile di cui sono pertinenza. Per ulteriori informazioni sull’applicazione dell’IVA in edilizia con il regime agevolata (bonus prima casa e ristrutturazioni) è possibile consultare il nostro Speciale Dossier IVA agevolata in edilizia.
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