La scorsa settimana abbiamo trattato dell’IVA agevolata con l’aliquota ridotta del 10% da applicare ai lavori di manutenzione ordinaria (in proposito leggi il post L’IVA agevolata in edilizia al 10% nei lavori di manutenzione ordinaria). Oggi concentriamo l’attenzione sugli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, per capire quando si può scontare l’aliquota ridotta e quando, invece, è necessario applicare il regime IVA ordinario.
Come per le manutenzioni ordinarie, anche le manutenzioni straordinarie eseguite su immobili a prevalente destinazione abitativa scontano l’IVA agevolata del 10%. Per tutti gli altri immobili resta applicabile l’aliquota ordinaria.
Entrando nel dettaglio delle norme, i lavori di manutenzione straordinaria sono soggette all’aliquota del 10% in virtù di una specifica agevolazione fiscale presente al numero 127-duodecies della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 633/1972 anche se effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica (la cosiddetta ERP).
Anche per la manutenzione straordinaria, il committente deve consegnare all’impresa che esegue i lavori una dichiarazione specifica. Per scaricare i modelli fac simile della dichiarazione da consegnare all’artigiano o all’impresa è possibile consultare la pagina del Dossier IVA agevolata in edilizia.
L’elemento di differenza per l’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria (oltre alla tipologia diversa dei lavori) è che questi ultimi richiedono la DIA al Comune di appartenza.
Lavori di manutenzione straordinaria, quali sono
Chiarito il discorso sul tema del regime IVA da applicare, è opportuno spendere qualche parola su cosa si intende per lavori di manutenzione straordinaria. Questi ultimi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, a patto che non alterino i volumi, superfici delle singole unità abitative e la destinazione d’uso.
Un elenco non esaustivo di interventi di manutenzione straordinaria include.
– sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso;
– realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.);
– consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione;
– rifacimento di scale e rampe;
– realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
– realizzazione di recinti, muri di cinta e cancellate;
– interventi finalizzati al risparmio energetico.
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