Detrazione 55%: scade oggi la comunicazione alle Entrate, come fare?

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Scade oggi, 2 aprile 2013,  il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica tra il 2012 e il 2013, per poter usufruire della detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute (disponibile la Guida al Risparmio energetico).

L’oggetto della comunicazione
I contribuenti che hanno sostenuto spese per il risparmio energetico e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012, devono indicare l’ammontare di quanto hanno pagato nel 2012.

In particolare, devono comunicare:
– solo le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009;
-solo le spese sostenute nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati;
-solo le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e non quelle sostenute nell’anno della fine dei lavori. Le spese sugli interventi per il risparmio energetico, per essere agevolate, devono essere “sostenute” nei periodi d’imposta che vanno dal 2007 al 30 giugno 2013. 

La comunicazione da inviare

Il modello di comunicazione, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009, va inviato telematicamente, di norma, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori e si è provveduto ai relativi pagamenti.
Nel caso in cui i lavori procedano per più periodi d’imposta, occorrerà reiterare la comunicazione, con le stesse modalità e la stessa tempistica, anche negli anni successivi.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:
le relative istruzioni,
– il software per la compilazione,
– le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati,
– un modulo di controllo, da utilizzare prima della trasmissione nel caso in cui il file con la comunicazione sia stato prodotto con un software diverso da quello realizzato dall’Agenzia delle Entrate, per evitare che il sistema possa rifiutare il documento perché non rispondente alle specifiche tecniche.

Se l’immobile è in comproprietà, la comunicazione può essere inviata solo da uno dei proprietari, per i condomini, la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o anche da uno dei condomini.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Chi deve inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione deve essere spedita da quei contribuenti che vogliono usufruire della detrazione del 55%  per interventi a cavallo d’anno, ma per i quali sono stati effettuati pagamenti già nello scorso anno. Il documento deve contenere l’importo della spesa sostenuta nel 2012 che avviene nel momento del pagamento con bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi e che corrisponde al periodo di competenza per le imprese.

Non sono tenuti a inviare il documento quei contribuenti  che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno  e quelli  che pur versando un acconto lo scorso anno hanno iniziato gli interventi solo nel 2013.

I soggetti esclusi
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate non debba essere effettuata nei seguenti casi:
-per i lavori iniziati e terminati nello stesso periodo d’imposta (dal 2007 al 30 giugno 2013);
-per il periodo o i periodi d’imposta, nei quali non sono state “sostenute” spese agevolate;
-per lavori sostenuti nel 2007 e/o nel 2008, indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati e conclusi nel medesimo anno ovvero che siano o meno già terminati;
-per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta in cui i lavori sono terminati.

Cosa succede se non viene inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 23 aprile 2010 n. 21/E, il mancato invio comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal d.lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata  attraverso la remissione in bonis (introdotta dal d.l. n. 16/2012). Quest’ultima, infatti, vale per gli adempimenti e comunicazioni per fruire di bonus fiscali, ma non per omissioni  o irregolarità che non comportano la perdita del beneficio.

Il mancato invio non ha come conseguenza la decadenza dell’agevolazione, ma comporta l’applicazione della sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

Ricordiamo che la detrazione fiscale del 55% (consulta l’archivio degli articoli relativi alla detrazione 55%) è stata prorogata dal Dl n. 83/2012 fino al 30 giugno 2013, mentre dal 1° luglio l’agevolazione sarà “assorbita” da quella del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie, che, dal 2012, non ha più scadenza.

Redazione Tecnica

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