Sono in vigore da oggi, giovedì 27 dicembre 2012, le nuove norme riguardanti la certificazione energetica degli edifici, disciplinata dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenuta nel decreto 26 giugno 2009 e recentemente modificate dal d.m. 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dello scorso 13 dicembre.
Ricordiamo che le linee guida nazionali si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiamo adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. In ogni caso, anche gli enti che hanno già legiferato in materia sono tenute ad assicurare un graduale riavvicinamento dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici alle linee guida.
Cosa cambia nella certificazione energetica degli edifici
Per avere un quadro completo ed esauriente sulle novità contenute nel decreto 22 novembre 2012, rimandiamo al recente articolo dell’ing. Enrico Ninarello, pubblicato qualche giorno fa su Ediltecnico.it: Certificazione energetica degli edifici: cosa cambia con il d.m. 22 novembre 2012.
Una delle novità più rilevanti apportate alle linee guida nazionali è l’abolizione della possibilità di autocertificare l’appartenenza di un immobile alla classe energetica G, la meno favorevole. Da oggi, infatti, tutti gli edifici residenziali, gli uffici, gli ospedali, le scuole, ecc. devono dotarsi di un attestato di certificazione energetica per poter essere soggette a locazione e atti di compravendita.
Da segnalare anche una eccellente nota di approfondimento sulla certificazione energetica degli edifici, recentemente preparata dall’ANCE. Organizzata in comode tabelle sono riportati i principali contenuti della disciplina, aggiornati al nuovo d.m. 22 novembre 2012.
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