Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta

Addio alla detrazione ad ampio raggio più gettonata del 2023: con il nuovo decreto-legge approvato il 28 dicembre il governo ha deciso di escludere dal bonus molti interventi e di limitare sconto e cessione. Cosa rimane

Lisa De Simone 29/12/23
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Aggiornamento del 31 gennaio 2024: Primo via libera del Parlamento al decreto 212/2023 con la stretta sul bonus barriere. Il governo ha deciso di tornare alle origini e lasciare la detrazione del 75% solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e la Camera ha approvato il testo senza modifiche Il decreto dovrà  passare anche al Senato, ma ormai la via è tracciata. 

Sconto in fattura e cessione del credito restano solo per i lavori condominiali e quelli nelle villette con proprietari a basso reddito o disabili in casa. Si salvano però dalla stretta i lavori già avviati e quelli per i quali è stato firmato un preventivo e pagato un acconto.

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Detrazione sì, ma niente sconto e cessione per i soggetti IRES. Insomma le Entrate avevano allargato le maglie, e ora il governo sconfessa questa interpretazione e torna a quella che doveva essere l’effettiva ragione del bonus.

Solo ascensori in prima battuta

La detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche era stata inserita nella legge di Bilancio per il 2022 (poi prorogata al 2025) con l’intento – dichiarato nel corso dei lavori parlamentari – di consentire di installare gli ascensori nei condomini, oppure all’interno delle villette, con una detrazione più elevata rispetto a quella ordinaria del 50%, per favorire, appunto, la mobilità.

Per questo, non a caso, il testo di legge agevolava gli interventi sugli “edifici” prevedendo tetti di spesa differenziati a seconda del numero di immobili presenti nell’edificio stesso, riconoscendo la stessa detrazione anche alle spese di automazione e smaltimento dei vecchi impianti. E anche la differenziazione del tetto di spesa faceva ricondurre a questa interpretazione: previsto infatti un importo massimo detraibile di 50.000 euro per  gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari  funzionalmente autonome; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus a maglie larghe dopo l’intervento delle Entrate

Da una prima lettura del testo di legge, dunque, tutto sembrava voler ricondurre l’agevolazione all’abbattimento delle barriere intese, appunto, come scale e altri dislivelli, e ai lavori sulle parti comuni oppure sugli edifici indipendenti, non certo a quelli nei singoli appartamenti. E questa è stata l’interpretazione prevalente almeno  per i primi mesi del 2022.

Inaspettatamente, però, l’Agenzia delle entrate rispondendo ad un interpello, nel settembre di quell’anno, aveva dato una interpretazione estensiva, riconoscendo il bonus al 75% anche per il rifacimento dei bagni e degli infissi, prevedendo in più la possibilità di utilizzare due tetti di spesa, uno per gli eventuali lavori in condominio e l’altro per i lavori all’interno degli appartamenti, prevedendo per questi ultimi un ammontare detraibile di ben 50.000 euro, come per le villette, insomma.

E non solo: il via libera ai lavori agevolati con il bonus è stato dato, infatti, anche per i lavori su edifici non a destinazione residenziale, quindi riconoscendo la possibilità di avere la detrazione anche per i soggetti IRES, ad esempio per installare un ascensore in un capannone destinato a showroom. Così per tutto il 2023 il bonus barriere di fatto è stato il più gettonato grazie anche al fatto che solo questo era stato salvato dal blocco delle opzioni di cessione e sconto scattato a febbraio di quest’anno.

Un boom che però non è passato inosservato, tanto da essere oggetto anche di un’interrogazione parlamentare, con la quale si chiedeva al governo se non ci fosse in questo modo il rischio di abusi. E ora il governo ha detto stop.

Bonus Barriere Architettoniche 2024, cosa cambia

Il nuovo decreto sul Superbonus, infatti, come era stato preannunciato, contiene la stretta sul Bonus Barriere (>> ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). A partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è riservata solo a agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Approfondisci leggendo anche No sostituzione infissi e serramenti con le nuove regole del Bonus Barriere 75%

Ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale, ma viene meno possibilità di avere l’agevolazione per i soli interventi di automazione.

Quando si salvano sconto e cessione

Per quanto riguarda poi sconto in fattura e cessione del credito, da gennaio 2024 l’opzione è possibile solo per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali o nelle villette, villette a condizione che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.

Salvi i lavori in corso e i contratti con acconti già versati

Il decreto salva comunque dalla stretta su sconto e cessione solo nel caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
  • se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il solo preventivo accettato, insomma, non basta.

Obbligatorio comunque in tutti i casi pagare con il bonifico parlante e avere l’asseverazione del rispetto dei requisiti del D.M. 236/1989 che detta le regole per gli interventi a norma della legge di abbattimento delle barriere architettoniche.

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Immagine: iStock/champpixs

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