Ai sensi dello stesso articolo 63 la qualificazione per la progettazione e l’affidamento da parte delle stazioni appaltanti si articola in 3 livelli:
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Le stazioni appaltanti non qualificate
Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 del d.lgs. 36/2023 (livelli di qualificazione), fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 62 del d.lgs. 36/2023 (soglie al di sotto delle quali è consentita l’operatività anche in assenza di qualificazione: 500 mila euro per i lavori e 140 mila euro per i servizi):
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del d.lgs. 36/2023 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere precedenti b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
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Le centrali di committenza
Le attività che possono essere svolte dalle centrali di committenza, in base ai requisiti posseduti, sono riportate all’articolo 62, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e sono:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.
Sono iscritti di diritto, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del d.lgs. 36/2023, nell’elenco delle centrali di committenza:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;
- l’Agenzia del demanio;
- i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Sport e salute S.p.a.
In sede di prima applicazione le centrali di committenza delle provincie e delle città metropolitane sono iscritte con riserva nell’elenco delle centrali di committenza qualificate. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
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Requisiti per la qualificazione
L’articolo 4, commi 1 e 2 dell’allegato II.4 al d.lgs. 36/2023 prescrivono che per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 36/2023.
Il comma 2 sello stesso articolo 4 dell’allegato II.4 al d.lgs. 36/2023 chiarisce che sulla base dei tre requisiti obbligatori riportati dal comma 1 dello stesso articolo, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa allo stesso allegato II.4.
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Foto:iStock.com/Galeanu Mihai
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