In questo ambito le modifiche apportate alla procedura della conferenza di servizi hanno rappresentato un primo passo verso una modalità assimilabile a quella dei paesi evoluti ma non si è ancora arrivati alla condizione che vede la pubblica amministrazione, che riceve un progetto da autorizzare, attivarsi in prima persona per ottenere, entro 60-90 giorni, tutti i necessari pareri dagli enti competenti restando, pertanto, all’interno di una filiera autorizzativa la cui gestione resta responsabilità esclusiva degli stessi uffici pubblici che provvedono al suo completamento senza costringere i soggetti interessati (pubblici o privati) a restare in balia di comportamenti inaccettabili.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
Senza sperare di raggiungere tempi e modi che in altri paesi costituiscono consuetudine da almeno 30 anni, anche per scongiurare il rischio di riuscire ad utilizzare tutte le risorse assegnate sui vari canali di finanziamento all’Italia, è necessario registrare un recente passaggio che interessa le procedure di presentazione dei progetti al genio civile.
Potrebbe interessarti: Codice appalti: il percorso di attuazione del d.lgs. 36/2023 e le disposizioni transitorie
Semplificazione solo per progetti pubblici finanziati per almeno il 50% dallo Stato
L’articolo 10, comma 7, lettera “c” del d.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 ha attivato una modalità che, in effetti, semplifica le procedure di presentazione secondo un meccanismo molto chiaro ma applicabile soltanto ai progetti di lavori pubblici finanziati per almeno il 50% dallo Stato.
Nel caso di verifica del progetto che accerta la conformità, con esito positivo, alle Norme Tecniche 17 gennaio 2018, l’invio del progetto per via informatica alla piattaforma dell’AINOP (Archivio Nazionale Informatico delle Opere Pubbliche) sostituisce gli adempimenti riportati nel diagramma seguente:
La sostituzione delle precedenti attività di presentazione presso i vari uffici con il semplice invio all’AINOP rappresenta, senz’altro, un notevole progresso nella modalità e, soprattutto, nei tempi di conclusione di una pratica a fronte delle ripetute attività che in precedenza era impossibile evitare.
Si tratta dei primi passi ma come quello del FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) attivo presso la Banca Dati ANAC e che permette alle stazioni appaltanti di acquisire in modalità informatica i requisiti di carattere generale (tecnico-organizzativo e economico finanziario) dell’operatore con valore certificativo ai fini della procedura senza, quindi, dover richiedere la presentazione di ulteriori certificati ai partecipanti. All’operatore resta l’onere di aggiornare i dati trasmessi alla piattaforma telematica.
In questo senso si è mosso anche il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 prescrivendo l’utilizzo obbligatorio delle piattaforme informatiche di gestione complessiva delle procedure di appalto e organizzazione documentale che dovrebbero, nel prossimo futuro, far viaggiare i dati e non le persone alla loro ricerca.
Non perderti: L’epoca dei bandi a zero euro è finita? Le nuove regole per le tariffe, l’equo compenso
Considerazioni finali
Dietro la speranza di vedere realizzato un sistema evoluto per le procedure e i documenti c’è, purtroppo, la consapevolezza che tutto questo potrà avere una reale attuazione solo dopo una profonda trasformazione culturale, fondata sull’efficacia delle attività e sui relativi risultati, della pubblica amministrazione intesa come funzione di servizio e riconoscimento del merito, quello capace di generare i cambiamenti e il conseguimento degli obiettivi.
Forse l’innesco di un reale processo di cambiamento sta in un diverso concetto di responsabilità e in una rigorosa applicazione delle conseguenze.
Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione
Consigliamo
Novità editoriali
Foto:iStock.com/mesh cube
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento