Come affermato da un granitico orientamento edilizio[1], il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; il suddetto titolo, invece, non serve ove la conformazione e le ridotte dimensioni della tettoia ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.
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L’ennesima conferma della necessità del titolo edilizio per la realizzazione di una tettoia determinante un importante impatto sui luoghi si è avuta in alcune recenti pronunce, che segnaliamo ai lettori.
Tettoia, caratteristiche funzionali e dimensionali
Il TAR Umbria, sez. I, nella sent. 21 novembre 2022, n. 825, ha affermato che “la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi: in altri termini non è necessario che l’alterazione dello status quo ante dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie […], in quanto le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. Pertanto, anche l’avvenuta realizzazione senza permesso di costruire di una tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2020, n. 3329)”.
Il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 22 novembre 2022, n. 2133, ha affermato che serve il permesso di costruire per una tettoia con struttura in profilati di ferro e sovrastante copertura in tegole, delle dimensioni di mt 2,70 circa e mt. 4,80 circa, per un’altezza media di mt. 2,70. L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ritiene che la costruzione di una struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati, costituisca opera soggetta a permesso a costruire se è destinata a soddisfare esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto[2]. Le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, infatti, incidono sul tessuto urbanistico ed edilizio e sono, conseguentemente, subordinate al rilascio del titolo edilizio[3].
Il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 14 ottobre 2022, n. 2690, ha ribadito che, ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorra sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
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È stato ribadito che gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono[4]. Pertanto, quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del testo Unico Edilizia[5], in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.
Solo allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche. Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono[6]. Conseguentemente, secondo i giudici salernitani, serve il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia di mq 10,80.
In precedenza, non è stato ritenuto necessario il permesso “per una tettoia in aderenza al fabbricato e che funge da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m, stante la sua natura pertinenziale, data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica” [7]; parimenti, è stata ritenuta una pertinenza soggetta a SCIA “una tettoia in legno, costituita da 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30, con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell’immobile ad un’altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un’altezza minima di m 2,30, per una superficie di circa m 9,00 x 2,15 = mq 19,35”[8].
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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[1] Cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 6 settembre 2022, n. 11474 e i riferimenti ivi contenuti.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 5 gennaio 2021, n. 178.
[3] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 25 maggio 2020, n. 3329.
[4] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 maggio 2020, n. 1802.
[5] DPR n. 380/2001.
[6] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6146.
[7] Caso concreto rinvenibile in TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609.
[8] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 marzo 2022, n. 810.
Immagine: iStock/greenleaf123
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