ANAC: dal 9 novembre obbligatorio il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico

Dal 9 novembre 2022 diventa obbligatorio il FVOE, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, per partecipare alle gare d’appalto. Ecco come funziona

Dal 9 novembre 2022 diventa obbligatorio il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – per partecipare alle gare d’appalto (operativo dal 25 ottobre scorso). L’obiettivo del nuovo strumento è quello di consentire alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, la verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

Vediamo nel dettaglio le modalità di funzionamento del FVOE, così come riportato da ANAC nella relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022 di aggiornamento della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

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Quali sono le novità e come funziona

Il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento ed è prevista la realizzazione dell’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

La stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

L’operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i soggetti coinvolti nello specifico appalto, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dalla stazione appaltante integra o conferma l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica.

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Perché registrarsi

ANAC specifica che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la stazione appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ai fini delle verifiche, la stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite il sistema la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili.

Viene, inoltre, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente. Ciò al fine di assicurare una garanzia minima per l’individuazione dei soggetti che in via esclusiva possono utilizzare il sistema e per le connesse responsabilità che ne scaturiscono in caso di utilizzo improprio.

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I requisiti necessari

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:

  • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
  • la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

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Redazione Tecnica

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