Per poter usufruire della compensazione dei materiali è necessario riferimento alla tabella MIMS contenente l’elenco dei 56 materiali.
Pertanto, non è possibile prendere in riferimento i materiali presenti in elenco e a partire dagli stessi riconoscere alle imprese indennizzi su prodotti similari.
A chiarirlo è il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato ed a libera consultazione.
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Il calcolo della compensazione dei materiali viene articolato secondo il periodo di riferimento che si colloca tra la data della presentazione dell’offerta e la data della contabilizzazione delle singole lavorazioni che impiegano i materiali oggetto del calcolo >> ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <<
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Il quesito
La stazione appaltante si rivolge al Servizio Giuridico e chiede chiarimenti (quesito n. 1252 del 28 marzo 2022) in riferimento alla richiesta di compensazione avanzata da una ditta per un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione, nello specifico per l’installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari ad 3 mila euro per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal DM 13 del 11/11/21 per il gruppo refrigeratore.
I due split, comparati al gruppo refrigeratore, sono oggetto della richiesta di compensazione, in riferimento alla tabella MIMS dei materiali che hanno subito variazione superiore all’8% nel primo e/o nel secondo semestre del 2021.
La stazione appaltante rileva dal calcolo effettuato che applicando i valori riferiti al gruppo refrigeratore si riconoscerebbe alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split pari ad 6 mila euro (3 mila euro ciascuno).
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Attenzione ai prodotti simili
In risposta al quesito il Servizio Giuridico precisa chiaramente che i prodotti, ai quali si fa riferimento, sono differenti pertanto non è possibile applicare i valori tabellati dal MIMS per il caso in questione.
Qualora un materiale non sia compreso nell’elenco di cui all’allegato 1 del d.m. 11 novembre 2021, non si potrà procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma: tale elenco è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici. Inoltre, il Servizio specifica che per le valutazioni del caso il prezzo medio del “gruppo refrigeratore” riportato nel citato d.m. è riferito ad un refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW, pertanto si parla di un prodotto differente rispetto ai due split montati dall’impresa.
Guarda la video lezione sui criteri e le procedure di calcolo della compensazione.
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Foto: iStock.com/Martin Barrau
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