Il caso, finito in tribunale, interessa un edificio sito nel Comune di Verona i cui proprietari hanno richiesto un cambio di categoria catastale dalla A4 alla A5. Sulla vicenda si è espresso il Consiglio di Stato dando ragione al Comune, che ha negato il cambio di categoria catastale, e condannando i proprietari appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2240).
Per capire meglio la questione, è importante precisare che l’immobile in oggetto è un edificio che è stato ricompreso nella categoria A4 per il suo interesse storico-documentario dell’architettura liberty attraverso il piano degli interventi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 16 febbraio 2017, relativo alla schedatura di tutti gli immobili ai quali il Comune ha inteso attribuire tutela.
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Ma i proprietari appellanti si sono opposti al comune dimostrando con documentazioni che l’edificio non presenterebbe alcun valore documentario in quanto costruito negli anni ’30, quando lo stile liberty non era più in voga e secondo gli stilemi propri dell’edilizia economica e popolare di quel periodo e gli elementi architettonici originali sono di scarso valore materico.
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Il Comune nega il cambio categoria: perché?
Dal documento della sentenza si legge che il Comune ha negato la modifica della categoria in quanto l’edificio esistente conserva elementi tipici peculiari degli edifici liberty che si possono ritrovare anche in altri edifici attigui quali: le mensole di gronda, i contorni finestra in cemento, gli elementi decorativi e i marcapiano.
Mentre la categoria A5 individua gli “Edifici sostanzialmente modificati e assimilabili. Edifici recenti privi di valore”, la categoria A4 include Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili.
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Pertanto in riferimento a quest’ultima, viene contemplata la possibilità di aver subito modifiche nel corso della storia. Quindi l’edificio in questione pur essendo stato soggetto nel 1984 ad un importante intervento di ristrutturazione, che ha lasciato intatte solo le mura perimetrali, conserva a detta del Comune il proprio valore testimoniale.
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Pertanto il Comune difende le proprie ragioni affermando che l’edificio nel suo complesso, senza entrare in considerazioni circa il valore artistico dello stesso, presenta un indubbio valore tipologico e documentario, essendo una testimonianza del tessuto insediativo storico che il Piano degli Interventi della città di Verona ha voluto tutelare non in base al loro valore storico-artistico, ma al valore testimoniale ed ambientale.
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L’ampia discrezionalità pianificatoria del Comune
Come ha evidenziato il Tar nella sentenza impugnata, il Comune nella redazione del Piano degli Interventi ha un’ampia discrezionalità nell’esercizio dei poteri di pianificazione.
Si legge poi nel documento rilasciato dal Consiglio di Stato, che le classificazioni effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono infatti apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di illogicità ed irragionevolezza (cfr. ex multis, Cons. Stato: sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3095; sez. VI, 10 giugno 2021, n.4454).
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Pertanto per il Consiglio, in tale contesto, la classificazione operata ha avuto come scopo, non irragionevole, la protezione del valore identitario e testimoniale degli edifici del centro della città manifestata con la ricomprensione del fabbricato in questione nella categoria A4 per il suo interesse documentario dell’architettura liberty.
Ma viene anche precisato che questo non vuol dire che l’edificio dovesse presentare determinate caratteristiche al momento della sua costruzione, ma che gli elementi liberty, seppure introdotti in epoche successive, ne hanno comunque caratterizzato la fisionomia e sono perdurati fino alla definizione della categoria di appartenenza. Alla luce di queste considerazioni, l’appello è stato respinto.
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