Incremento prezzi: come si calcola la compensazione materiali opere pubbliche

Ecco un esempio pratico (con formula) sul calcolo da eseguire per le lavorazioni che prevedono l’impiego di armature metalliche realizzate con rete elettrosaldata

Marco Agliata 15/03/22
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La gestione dell’istituto della revisione prezzi costituisce da sempre un elemento di criticità sia per la stazione appaltante che, nel caso di situazioni di particolare onerosità potrebbe non disporre delle risorse per il completamento dell’opera, che per l’esecutore delle opere con il rischio di trovarsi esposto per un importo di molto superiore a quello contrattuale originario.

Nel tempo la ricerca di un punto di equilibrio ha prodotto varie norme di alterna efficacia, in questo periodo i recenti provvedimenti normativi hanno impattato con una condizione difficilmente immaginale fino a un mese fa e che avrà tra le tante conseguenze gravissime a cui assistiamo tutti i giorni anche una inevitabile ricaduta su tutte le dinamiche dei costi.

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Gli ultimi provvedimenti normativi emanati per il primo semestre del 2021 sono costituiti dal d.M. 11 novembre 2021 e relativi allegati oltre alla Circolare 25 novembre 2021 del MIMS ai quali, come previsto dalle modifiche introdotte dal comma 398 della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio dello Stato) all’articolo 1-septies del d.l. 73/2021 convertito dalla legge 106/2021, seguiranno ulteriori decreti 31 marzo e 31 ottobre 2022) con gli scostamenti percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022.

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Come si calcola oggi la compensazione dei materiali

Con riferimento alle norme di recente emanazione il calcolo della compensazione dei materiali viene articolato secondo il periodo di riferimento che si colloca tra la data della presentazione dell’offerta e la data della contabilizzazione delle singole lavorazioni che impiegano i materiali oggetto del calcolo.

In questo senso sono di fondamentale supporto le tabelle contenute nel d.M. 11 novembre 2021 Allegato 1 e Allegato 2 e valide per definizioni fino alla data del 30 giugno 2021 (il decreto per il secondo semestre, come già detto, è previsto entro il 31 marzo 2022) e la Circolare MIMS del 25 novembre 2021. Con questi supporti, per il periodo indicato, è possibile procedere in modo decisamente immediato aiutati anche dagli esempi di calcolo contenuti nella Circolare 25 novembre 2021.

Come si vedrà dagli allegati, nelle tabelle di parametrazione, sono riportati solo i materiali che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi rispetto al periodo precedente.

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Altro elemento da considerare con attenzione è che queste variazioni interessano materiali che sono componenti di lavorazioni più complesse e quindi ciò rende necessario che, una volta calcolata la variazione del singolo materiale, si proceda ad un adeguamento del prezzo unitario (complessivo) della lavorazione di cui quel materiale è parte integrante (esempio: ferro tondo a barre che è uno dei componenti del calcestruzzo armato).

Per i prossimi adeguamenti il d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, all’articolo 29, comma 1, lettera b) ci dice anche che le compensazioni che verranno calcolate dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2023 definiranno solo i materiali da costruzione che abbiano subito variazioni in aumento o in diminuzione del 5%.

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Fig.1_Compensazione del costo dei materiali nel primo semestre 2021

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

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Esempio di calcolo estratto dalla Circolare 25 novembre 2021

Il riferimento, per il primo semestre 2021 oltre alla Circolare, è il d.M. 11/11/2021 e gli Allegati 1 e 2 (che contengono l’elenco dei materiali con variazioni superiori all’8%).

In particolare, sono presi in considerazione i materiali da costruzione il cui costo ha subito, in aumento o in diminuzione, variazioni percentuali superiori all’8% verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevato con riferimento all’anno 2020.

La compensazione viene calcolata dalla data di presentazione dell’offerta alla data di contabilizzazione dei lavori.

Il direttore dei lavori individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale oggetto della compensazione e su tale base definisce gli importi dovuti per ogni SAL sulla base delle lavorazioni effettivamente contabilizzate.

Nel caso il singolo materiale da costruzione, oggetto della compensazione, sia compreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori deve riscostruire l’incidenza quantitativa del materiale interessato negli elaborati grafici (oppure sulla base delle analisi già effettuate negli elenchi prezzi di riferimento per il settore specifico).

Come specificato dalla Circolare 25 novembre 2021 al punto 2.4 la compensazione non è soggetta a ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

A titolo esemplificativo sono prese in considerazione le lavorazioni che prevedono l’impiego di armature metalliche realizzate con rete elettrosaldata contabilizzate con unità di misura espressa in kg.:

  • data di presentazione offerta 2017;
  • la variazione su base 2017 è riportata alla pagina 3 dell’Allegato 2 alla voce “Rete elettrosaldata”;
  • per tale materiale il prezzo medio riportato nella colonna relativa all’anno 2017 è pari a 0,53 euro/kg e la variazione percentuale del prezzo che si è verificata nel primo semestre del 2021 è pari al 61,75%;
  • sulla base della variazione indicata del 61,75% si effettua la depurazione, a carico dell’appaltatore, dell’alea del 10% che porta ad un valore del 51,75%;
  • questa percentuale deve essere applicata al prezzo medio relativo all’anno 2017 pari a 0,53 euro al kg;
  • la variazione del prezzo risulta, pertanto, dalla formula seguente:

51,75(%) x 0,53 (euro/kg) = 0,2742 (euro/kg)

  • dal libretto delle misure si estrae la quantità Q (espressa in kg) della rete elettrosaldata complessivamente contabilizzata nel periodo di riferimento secondo la formula seguente:

C (euro) = 0,2742 (euro/kg) x Q (kg)

dove “C” è la compensazione, espressa in euro, che deve essere applicata alla sola rete elettrosaldata il cui prezzo, molto spesso, rientra in quello del calcestruzzo armato di cui la rete fa parte e che deve essere adeguato sulla base dell’incremento calcolato.

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Foto:iStock.com/Attestazione:Dzmitry Kaprusynka

Marco Agliata

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