Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire comportano l’applicazione di sanzioni differenziate rispetto a quelle previste per gli interventi di nuova costruzione.
Con l’aiuto di Eugenio Lequaglie e Michele Miguidi, autori dell’apprezzata [shopmaggioli code=”13″ mode=”link”]Guida essenziale al Testo Unico dell’Edilizia [/shopmaggioli], pubblicato per Maggioli Editore, esaminiamo le fasi del procedimento sanzionatorio nei casi di ristrutturazione irregolare.
1. Il dirigente o responsabile del servizio, con ordinanza notificata ai responsabili dell’abuso, deve ingiungere che le opere abusive siamo demolite ovvero rimosse e che gli edifici siano resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, fissando nel provvedimento un congruo termine, entro il quale i responsabili dell’abuso devono ottemperare.
2. Decorso inutilmente il termine anzidetto fissato dal dirigente o dal responsabile del servizio, senza che gli autori dell’abuso abbiano ottemperato all’ordine di rendere questi interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, la demolizione viene eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
E proprio sulla demolizione delle opere abusive, recentemente ha avuto un ampio risalto sui canali social della Redazione di Ediltecnico.it l’intervento di Mario Di Nicola, riportato qui sotto:
3. Qualora non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi, l’ufficio tecnico comunale emana un atto di accertamento dichiarativo dell’impossibilità di realizzare il ripristino dello stato dei luoghi, dando congrua e compiuta motivazione di tale impossibilità.
4. Sulla base di tale atto di accertamento il dirigente o responsabile del servizio irroga una sanzione pecuniaria così determinata:
a) per gli edifici adibiti a uso residenziale pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, avendo come punto di riferimento la data di ultimazione delle opere;
b) per gli edifici adibiti a uso diverso da quello abitativo pari al doppio dell’aumento del valore venale (cioè il prezzo di mercato in sede di libera contrattazione) dell’immobile determinato dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e correlato anch’esso alla data di ultimazione dei lavori.
In pratica, anche nei casi di abuso per interventi di ristrutturazione edilizia, la demolizione ed il ripristino costituiscono i mezzi normali della repressione, mentre l’irrogazione della sanzione pecuniaria ha funziona soltanto sussidiaria, nelle ipotesi in cui non sia praticabile la strada della riconduzione dello stato dei luoghi allo stato preesistente alla realizzazione dell’abuso.
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