Le sanzioni amministrative per l’illegittima fruizione dei Bonus

Analizziamo la normativa vigente, i termini di decadenza per la notifica atti e le modalità di recupero delle detrazioni non spettanti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, vediamo la differenza tra sanzioni crediti inesistenti e crediti non spettanti, approfondendo anche le responsabilità solidali e le sanzioni per attestazioni irregolari

Quali sono le verifiche documentali e le sanzioni relative ai crediti d’imposta inesistenti o non spettanti al contribuente? Analizziamo di seguito la normativa vigente, inclusi i termini di decadenza per la notifica degli atti e le modalità di recupero delle detrazioni non spettanti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, vediamo la differenza tra le sanzioni applicabili ai crediti inesistenti e quelle per i crediti non spettanti, approfondendo anche le responsabilità solidali e le sanzioni per attestazioni irregolari.

Indice

Verifica documentale e recupero delle detrazioni non spettanti

È compito dell’Agenzia procedere alla verifica documentale nei termini di cui al d.l. n. 185 del 1998, art. 27, comma 16, il quale prevede che “l’atto di cui alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.

L’art. 121 del d.m. 34/2020, co. 5, prevede che “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

Crediti d’imposta inesistenti e sanzioni

Occorre distinguere due casistiche diverse: da un lato la contestazione di crediti d’imposta inesistenti, dall’altro relativa a crediti d’imposta non spettanti al contribuente.

Il primo caso, relativo ai crediti d’imposta inesistenti, rappresenta la fattispecie oggettivamente più grave e può essere ravvisata ogni qualvolta si verifichino due elementi essenziali. Il primo è la mancanza dei presupposti costitutivi il credito fiscale ottenuto, il secondo attiene al fatto che la violazione non deve esser rilevabile in sede di controlli automatizzati dell’Agenzia, di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973 e dall’art. 54-bis del d.P.R. 633/1972.

Qualora emerga una mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate potrà attivarsi per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione medesima non spettante. Inoltre, tale somma sarà maggiorata degli interessi di cui all’art. 20 del d.P.R. 602/1973 così come modificato dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazione con la l. 18 dicembre 2020, n. 176.

L’Agenzia delle Entrate potrà applicare le sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 così come modificato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208. Tale norma prevede una sanzione pari al 30% dell’importo di credito non dovuto ed illegittimamente fruito.

Qualora la fattispecie fosse inquadrabile nell’utilizzo di compensazione di crediti inesistenti, è ulteriormente applicabile la sanzione in misura dal 100 al 200% del credito illegittimamente vantato oltre, ovviamente, capitale ed interessi.

Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 all’art. 13 co. 5 stabilisce espressamente che “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Responsabilità solidale

Nell’ipotesi in cui la violazione sia realizzata con il concorso di più soggetti, troverà applicazione l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 il quale prevede che ogni soggetto che ha partecipato alla violazione soggiace in solido alla sanzione stabilita per la medesima. In tale situazione, l’eventuale pagamento della sanzione da parte di un soggetto attivo del concorso in violazione libererà gli altri coobbligati, fermo restando il diritto di azioni di regresso.

Attestazioni irregolari

Nella fattispecie in cui l’indebito conseguimento del beneficio sia stato agevolato attraverso una attestazione, asseverazione o certificazione irregolare emessa da parte dei professionisti e dei tecnici coinvolti nella procedura, l’art. 119, comma 14 espressamente prevede che a questi ultimi si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, “ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato”.

La l. 25/2022, inserendo un nuovo comma 13-bis.1 nell’art. 119 d.l. 34/2020, ha introdotto la nuova fattispecie di reato di falsa asseverazione. Quest’ultima è applicabile al tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso.

Crediti d’imposta non spettanti e sanzioni

Diversa è la casistica in cui il credito d’imposta non risulti spettante al contribuente, a seguito dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973. Premesso che questa violazione risulta meno grave, si può manifestare qualora il sistema abbia rilevato, in sede di controlli formali automatizzati, l’incongruenza dei dati inseriti dal contribuente in relazione a quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

La sanzione direttamente applicabile è prevista dall’art. 13 co. 4 del d.lgs. 471/1997 il quale dispone quanto segue: “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

In detta fattispecie, trova applicazione la disposizione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, che stabilisce che l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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