L’amministrazione comunale può sanzionare anche i proprietari o possessori di un immobile ad altro titolo pur non essendo autori degli abusi.
A stabilirlo è il Tar della Campania con la sentenza n. 4313 del 24 giugno 2021 che ha respinto il ricorso sull’impugnazione di un’ordinanza di demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi.
Per il tribunale regionale il proprietario non può sottrarsi all’obbligo e non può addossare l’esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario, tuttavia ha il diritto di rivalersi nei confronti dell’effettivo autore dell’abuso attraverso una causa civile.
Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dalla sentenza.
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Sanzioni abusi edilizi: il caso
Il Comune di Napoli chiede la demolizione di un manufatto di circa 70 mq in muratura sul lastrico solare, in sopraelevazione ad un’ unità abitativa posta al piano terra. Una struttura raggiungibile da una scala esterna in ferro, autonomamente fruibile, completa, rifinita ed abitata. Si tratterebbe di una nuova costruzione edificata in zona A, relativa agli insediamenti di interesse storico.
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Il proprietario, che ha acquistato l’immobile nelle condizioni sopra descritte, ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata con disposizione dirigenziale del Comune con cui è stato ingiunto “al responsabile dei lavori e proprietario del suolo (…) la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto”.
L’immobile in oggetto a detta del proprietario “è pervenuto (…) nel giugno/luglio dell’anno 2009, a seguito di compravendita e, in detta data, lo stato dei luoghi era conforme a quello attuale, ovvero erano già presenti sul lastrico solare le opere di cui il Comune di Napoli, con l’impugnata disposizione dirigenziale, chiede la demolizione”.
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Ricorso respinto: il proprietario può essere sanzionato
Per i giudici del Tar della Campania, il ricorso è infondato pertanto è stato respinto in quanto l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà.
Nella sentenza si legge inoltre che l’amministrazione comunale può sanzionare anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori degli abusi, che abbiano incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità edilizie, non potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole.
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Inoltre si fa riferimento all’articolo 31 del Dpr 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – con indicazione delle sanzioni ammnistrative) dove viene individuato il proprietario tra i destinatari dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi che è il solo soggetto legittimato a intervenire sull’immobile e a eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato.
Pertanto per il Tar, il proprietario non può sottrarsi all’obbligo e dare l’esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario, ma ne è direttamente responsabile. Il proprietario però può rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell’effettivo autore della trasformazione abusiva.
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Foto:iStock.com/bymuratdeniz
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