Rischio Coronavirus e luoghi di lavoro: da AIAS arriva il Vademecum

Secondo il vademecum AIAS, nella gestione del rischio coronavirus è necessario tenere conto che COVID-19 può comportare danni. Ecco i dettagli

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Il rischio Coronavirus è il tema principale del vademecum elaborato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano per AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza.

All’interno del documento informativo si parte con la descrizione del virus che ha messo in ginocchio più di 100 paesi in tutto il mondo incidendo sull’economia globale e sullo svolgimento delle attività quotidiane di intere nazioni. La diffusione dei contagi richiede uno sforzo verso la reinterpretazione del lavoro attraverso nuove forme, ove possibile, come lo smart working.

Con questa nuova emergenza i datori di lavoro si trovano ad affrontare nuove situazioni per le quali risulta necessaria l’adozione di specifiche misure in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il vademecum stilato da AIAS sul rischio Coronavirus raccoglie una serie di indicazioni che aiutano a conoscere meglio il Coronavirus e a gestire la nuova emergenza in ambito lavorativo attraverso i sottoelencati approfondimenti:

  • la valutazione dei rischi e covid-19;
  • decalogo sul coronavirus;
  • limitazioni trasferte, smart working, riduzione temporanea delle attività;
  • procedura per l’igiene delle mani;
  • procedura per la pulizia degli ambienti;
  • definizioni di casi;
  • dispositivi di protezione individuale;
  • informazione e formazione dei lavoratori;
  • normativa.

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Rischio Coronavirus: famiglia di virus identificati negli anni ‘60

Il nuovo Coronavirus (nCoV) appartiene ad una grande famiglia di virus (il cui nome deriva dalla loro forma simile ad una corona) che causa malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Questa tipologia di virus infetta l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il virus nCoV contro il quale si sta combattendo è stato identificato per la prima volta a Wuhan in Cina lo scorso dicembre 2019 e si tratta di un nuovo ceppo fino ad ora mai riscontrato negli esseri umani. La via primaria di trasmissione è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone (droplet).

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Il virus SARS-CoV-2 causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”, mentre la malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Tuttavia nel linguaggio comune anche lo stesso virus viene usualmente denominato COVID-19.

L’ICTV – International Committee on Taxonomy of Viruses ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

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Come si inquadra il nuovo Coronavirus nella valutazione dei rischi del Datore di Lavoro?

Secondo il vademecum AIAS, nella gestione del rischio coronavirus è necessario tenere conto che COVID-19 può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo e che il virus costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

Va però specificato che la classe di appartenenza non va considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, ma tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti ovvero: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del Vademecum (1 marzo 2020), come definito dall’ICTV la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro come deve comportarsi con il DVR? In merito a ciò, nella valutazione del rischio Coronavirus, è innanzitutto necessario differenziare due casi:

  1. CASO 1 – ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica;
  2. CASO 2 – altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.

Rientrano nel primo caso, ad esempio:

  • l’ambito sanitario (pronto soccorso, reparti malattie infettive),
  • addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi.

In tali situazioni il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. In questo caso non è possibile eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (DPI) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc…).

Per quanto riguarda il secondo caso, questo si presenta per:

  • ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, ecc…

In tali situazioni il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e avrà presente nel documento di valutazione una sezione dedicata al “Rischio Biologico Generico” che si applica a tutti gli agenti biologici (indipendentemente dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione in quanto non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.

Tuttavia data la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un certo numero di casi e la conseguente suddivisione fra zone rosse e zone gialle il Datore di Lavoro può comunque valutare, in concerto con il Servizio Prevenzione Protezione, la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.

Rischio coronavirus, trasferte e smart working

Come specificato nel vademecum AIAS circa le limitazioni o chiusure temporanee di attività, riduzione degli orari di apertura, limitazioni alle trasferte in siti in cui non siano presenti focolai, attivazione di smart working, e simili, non essendoci un rischio Specifico nell’Attività lavorativa, nella mansione dei collaboratori e di conseguenza nella valutazione eseguita, possono essere applicate quali misure di supplementare precauzione, ma non devono considerarsi obbligatorie e viceversa dovranno essere applicate come obbligatorie solo in conseguenza di eventuali ordinanze da parte delle Autorità nazionali e locali competenti.

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In particolare si sottolinea che al fine di ridurre la diffusione dell’epidemia, dato l’elevato grado di trasmissibilità, il Ministero della Salute, con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, ha fornito chiarimenti sui comportamenti prescritti, limitatamente agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

Rischio Coronavirus: per i cantieri cosa accade?

In merito si è espresso il Presidente ANCE, Gabriele Buia, con un comunicato stampa del 13 marzo 2020, che recita:

“Nel rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e vista l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire. Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo prendere atto della situazione. Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori economici del Paese che si è resa necessaria in questi difficili giorni, viste le difficoltà di proseguire senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili”.

L’ANCE solleva le problematiche che si riscontrano con l’organizzazione del cantiere che, in troppi casi, non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell’ultimo Dpcm. Non secondaria la difficoltà riscontrata nel reperire dispositivi di protezione individuale e l’impossibilità di assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta; respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai cantieri, subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si presenta nei luoghi di lavoro.

“Ma per agire in sicurezza e con la necessaria chiarezza nei rapporti con i committenti chiediamo al Governo di adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite nel prossimo Dpcm per consentire alle nostre imprese di sospendere i cantieri”, aggiunge il Presidente dei costruttori.

Dal MIT arriva la risposta:

“Alla luce di quanto dichiarato dall’associazione nazionale dei costruttori, in merito al rischio della chiusura del cantieri, per motivi di sicurezza, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all’ANCE stessa una puntuale ricognizione dello stato dei cantieri pubblici. Nella giornata di domani (ndr 14 marzo 2020) verranno condivise ed emanate ulteriori linee guida specifiche per la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, lunedì per aziende e lavoratori si definirà un quadro più chiaro. La Ministra conferma che non c’è la necessità di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero”.

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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN SICUREZZA

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN SICUREZZA

L’e-book, aggiornato al DPCM 11 giugno 2020, , si propone come un vero e proprio vademecum completo per orientare il lettore nel nuovo contesto giuridico e normativo di riferimento.Esso si propone di illustrare, con esempi pratici ed estrema chiarezza, quali sono le procedure di sicurezza che ciascuna impresa deve porre in essere in relazione al proprio settore merceologico di riferimento.Vengono illustrate le modalità per procedere alla sanificazione dei locali e quelle per la semplice pulizia o disinfezione; vengono esaminate le regole di sicurezza negli appalti e per gli uffici, per le imprese commerciali e turistiche, per i pubblici esercizi e per gli stabilimenti balneari, per i trasporti e per le scuole.In dettaglio, nelle oltre 250 pagine di questo manuale, sono analizzate le procedure e le modalità di gestione in sicurezza delle seguenti attività:- Aziende- Uffici- Cantieri- Palestre e Piscine- Commercio al dettaglio (negozi, boutique, ecc.)- Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti)- Logistica, corrieri e trasporto pubblico- Turismo- Alberghi e strutture ricettive- Scuole- Ristoranti e attività di somministrazione di cibo e bevande- Attività ricreative di balneazione e in spiaggia- Strutture ricettive all’aria aperta- Rifugi alpini- Circoli culturali e ricreativi- Cinema e spettacoli- Strutture termali e centri benessere- Guide turistiche- Congressi e grandi eventi fieristici- Sale giochi e discotecheVengono poi trattati i temi della tutela infortunistica che l’Inail assicura per i casi di infezione da Covid-19 ed ancora quali sono le agevolazioni fiscali ed i crediti d’imposta previsti per la sanificazione dei locali e per l’acquisto dei vari dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.).Questa guida rappresenta l’ideale complemento ed integrazione dell’e-book di Moretti-Ballardini, sempre edito da Maggioli – indirizzato a chi vuole porre la propria azienda e la propria attività nelle condizioni di gestire in sicurezza la propria attività.Pierpaolo MasciocchiAvvocato, Direttore del Settore Sicurezza sul lavoro di Confcommercio e componente della Commissione consultiva del Ministero del Lavoro.

Pierpaolo Masciocchi | 2020 Maggioli Editore

19.90 €  15.92 €

Redazione Tecnica

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