Approda oggi in Consiglio dei Ministri il testo del decreto per la riforma delle professioni fortemente modificato dopo le osservazioni fatte nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato prima e da Camera e Senato poi (leggi anche Riforma professioni, per Camera e Senato è tutto da rifare). E sono molte, in effetti, le novità che troveranno spazio nel nuovo testo a cominciare dalle norme che regolano il tirocinio ma pure per quanto riguarda formazione continua e aggiornamento professionale.
Tirocinio al massimo di 18 mesi e interrompibile
Il tirocinio non potrà avere una durata superiore ai 18 mesi. In caso di necessità (adeguatamente giustificata), il tirocinio potrà essere interrotto fino a un periodo massimo di 9 mesi, mantenendo valido il periodo di addestramento precedentemente svolto (inizialmente il testo della riforma delle professioni aveva previsto un stop massimo di 6 mesi). Se, invece, l’interruzione non è giustificata bastano 3 mesi di assenza per invalidare quanto già svolto. Altra novità è la compatibilità del lavoro in enti pubblici con la pratica del tirocinio.
Salta la paventata norma della retroattività. Le nuove regole del tirocinio, infatti, si applicheranno solo a coloro che si iscriveranno al registro dei tirocinanti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
Polizza assicurativa obbligatoria, ancora tempo per mettersi in regola
Sopravvive nell’architettura del decreto sulla riforma delle professioni l’obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa, per coprire eventuali danni causati alla committenza. Viene però concesso agli Ordini una proroga di 12 mesi per consentire la predisposizione di convenzioni tra Ordini, Enti previdenziali e società di assicurazione, che potranno avere anche carattere collettivo.
Formazione continua sotto il controllo degli Ordini
La formazione continua sarà sempre di competenza degli Ordini, che però potranno fare riferimenti anche a enti e organizzazione esterni per l’erogazione dei corsi previsti. Le 200 ore di formazione professionali durante il tirocinio, invece, diventeranno facoltative. Anche in questo caso, saranno ammessi all’organizzazione dei corsi anche società esterne, che, però, dovranno ricevere l’autorizzazione dai Consigli nazionali delle varie professioni.
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