Ricostruzione rudere: in quale tipologia di intervento rientra?

Qualificazione di interventi edilizi: non risulta possibile ritenere oggetto di un intervento di recupero e risanamento conservativo un vecchio rudere.  Ad affermarlo è il TAR Lazio, sez. Latina, nella recente sentenza 1 giugno 2016, n. 355. Ma a quali conseguenze conduce questa pronuncia a livello di permessualistica in edilizia?

La ricostruzione di un rudere

Per comprendere le ragioni di tale decisione occorre analizzare sinteticamente la normativa in materia e la connessa decisione dei giudici laziali. Secondo la definizione contenuta nell’art. 3, lettera c) del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) il restauro e risanamento conservativo comprende “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”. Da tale definizione emerge in maniera evidente che il presupposto di un intervento di restauro e risanamento conservativo consiste in un manufatto edilizio (“l’organismo edilizio”) completo di tutti i suoi elementi costitutivi, in particolare la muratura perimetrale e la copertura, che permettono di stabilire superfici, volumi e sagoma.

Ma quale conseguenza pratica affiora dal dettato della legge? Di fronte ad un rudere da ricostruire si concretizza infatti la seguente alternativa:
1. Qualora sia possibile accertarne l’originaria consistenza, la ricostruzione rientra negli interventi di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. d del T.U. Edilizia);
2. Qualora non sia riscontrabile a situazione di al cui al punto precedente, la ricostruzione si trasforma un’ipotesi di nuova costruzione.


Permesso di costruire o SCIA?

La differenza è assolutamente rilevante ai fini permessualistici e procedurali. In primo luogo emergono le differenze di titolo edilizio richiesto:
– il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione;
– la segnalazione certificata di inizio attività nel caso di ristrutturazione edilizia che non porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comporti modifiche della volumetria complessiva dell’edificio o del prospetto, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comporti mutamenti della destinazione d’uso, né comporti modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli paesaggistici – argomentando ex art. 10 comma 1 lett. c) del T.U. Edilizia) o, ancora, alla circostanza che il PRG possa prevedere limiti alla realizzazione di nuove costruzioni che, al contrario, non valgono per le ristrutturazioni.

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Per valutare un altro caso concreto in materia leggi l’articolo La ricostruzione di un rudere rientra nel concetto di nuova costruzione?

Redazione Tecnica

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