Progettazione antincendio autorimesse. Quali sono i requisiti minimi?

Simona Conte 15/01/21

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emesso una circolare avente come oggetto i requisiti antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq.

Si parla di una linea di indirizzo, trasmessa il 7 gennaio 2020 dal CNI, nata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Rete delle Professioni Tecniche per aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM 01/02/1986, sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Il documento nasce sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti e contiene alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene il documento, scaricabile a fondo articolo.

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Antincendio autorimesse. Quali sono i requisiti minimi?

Il documento, approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ricorre al Codice di prevenzione incendi, che rappresenta un riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sotto soglia. Difatti per le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento ai capitoli G.1 e V.6 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. del codice.

La linea guida indica i requisiti delle autorimesse coperte dalla superficie complessiva non superiore ai 300 mq, indicate anche come ”autorimesse sotto soglia” e le classifica in due categorie:

  • A1 – autorimesse di superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate fino a 100 mq;
  • A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq.

Requisiti minimi Autorimesse A1

  1. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere ≥15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
  2. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 ovvero depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose. con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/mq e superficie lorda ≤ 25 mq (es. cantine).
  3. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con pone almeno E30.
  4. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
  5. Il sistema delle vie d’esodo deve consentire agli occupanti dell’autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità.
  6. Se l’accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
  7. Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/0812015 e s.m.i. – V.6 paragrafo V.6.5.8.
  8. Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
  9. Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli> 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21 A 89B.

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Requisiti minimi Autorimesse A2

  1. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le Autorimesse A1.
  2. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30 (tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015).
  3. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
  4. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
  5. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti. comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti di rettamente con l’autorimessa.
  6. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 898 distribuiti in modo che, da ciascun punto dell’area proietta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30m.
  7. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 mq.

Per conoscere le caratteristiche dimensionali delle autorimesse utili per la progettazione, scarica il documento completo:

>>>Linea guida requisiti antincendio autorimesse sotto soglia<<<

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Resistenza al fuoco delle strutture

L’introduzione degli Eurocodici strutturali nel contesto normativo europeo e del regolamento sui prodotti da costruzione ha riscontrato il consenso degli operatori del settore, ma anche dei professionisti antincendio che però necessitano sempre più di supporti normativi di riferimento nell’attività di progettazione.Agli Eurocodici ha fatto seguito una serie di decreti applicativi, relativi alla classificazione di resistenza al fuoco e alle prestazioni di resistenza al fuoco dei fabbricati, che hanno visto nuova luce con l’emanazione e la diffusione dell’applicazione del Codice di prevenzione incendi, uno strumento che consente di diversificare i metodi di progettazione e di valorizzare l’ingegno del professionista.Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha avviato il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che ha comportato il trasferimento della responsabilità dei controlli ai professionisti antincendio, ma anche di impiegare più efficacemente le risorse dei Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.L’opera affronta le tematiche inerenti la sicurezza antincendio, specificatamente nel settore della resistenza al fuoco, mediante una trattazione organica, cercando di esplicitare soprattutto quegli aspetti più controversi nell’applicazione della normativa, che hanno ricadute tanto sull’attività dei professionisti, nell’attività di progettazione, quanto su quelle dei verificatori, in relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni.L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza antincendio delle attività, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza.Claudio Giacalonelaureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente svolge la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. È stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. È componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova regola tecnica verticale per il locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi.

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