Permesso di costruire, può essere annullato in caso di vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale è un limite legale rilevante in fase di istruttoria per il rilascio di titoli edilizi. Il permesso di costruire inavvertitamente rilasciato in presenza di tale vincolo può essere annullato in autotutela

Mario Petrulli 21/03/22
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Fra le recenti pronunce riteniamo utile segnalare la sentenza 28 febbraio 2022, n. 1345, del TAR Campania, Napoli, sez. IV su vincolo cimiteriale e permesso di costruire (e, in generale, permessi edilizi).

Nella sentenza i giudici hanno evidenziato che il vincolo cimiteriale[1] è un “limite legale di valore assoluto da considerare imprescindibilmente in sede di rilascio di titoli edilizi, in ragione delle sue finalità di tutela sia delle preminenti esigenze igienico-sanitarie sia della sacralità dei luoghi (cfr. Cass., sez. I, 20 dicembre 2016 n. 26326; Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2017 n. 5873; Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2016 n. 949; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5036 del 2013)”.

Nel caso specifico, in particolare, i giudici hanno ritenuto corretta la decisione dell’ufficio tecnico comunale che, accortosi dell’esistenza di detto vincolo solo dopo il rilascio del permesso di costruire, aveva provveduto al relativo annullamento in autotutela, motivando sull’esistenza del vincolo cimiteriale e sulla conseguente inammissibilità del tipo di intervento edilizio originariamente assentito (nuova costruzione, non realizzabile nell’area interessata).

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Limiti legali all’attività edificatoria

La sentenza segnalata offre lo spunto per ricordare che, secondo la regola generale, nella fase istruttoria propedeutica al rilascio del permesso di costruire rilevano i limiti al diritto di proprietà, distinti fra limiti legali e limiti negoziali (o convenzionali): i primi nascono direttamente da disposizioni normative, mentre i secondi sono conseguenza dell’autonomia contrattuale delle parti.

I limiti di natura legale all’attività edificatoria, in particolare, proprio perché promanano direttamente dalla legge, sono automaticamente operativi: oltre al vincolo cimiteriale, si pensi ai classici esempi di prescrizioni in materia di distanze nelle costruzioni (artt. 873 – 899 c.c.), distanze fra alberi e siepi (artt. 892 – 899 cc.); luci e vedute (artt. 904 – 906 c.c.).

Ad esempio, abbiamo parlato di distanze anche in questi interessanti articoli:

– Distanze in edilizia, quando hanno carattere assoluto e inderogabile
– Distanza tra piante e confini, come regolarsi
– Violazione distanze: un corso d’acqua è equiparabile alla strada pubblica?

I limiti legali, trovando applicazione generalizzata e conservando sempre il medesimo contenuto, concorrono a formare lo statuto generale dell’attività edilizia e non pongono problemi di conoscibilità all’Amministrazione, che è tenuta a considerarli sempre[2].

Vincolo cimiteriale, altre sentenze

Il principio ribadito nella sentenza segnalata non rappresenta una novità; ad esempio:

  • il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 6 settembre 2021, n. 1157, ha affermato che “Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il vincolo previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1256/1934 determina una situazione di inedificabilità ex lege ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto e con efficacia direttamente conformativa che opera di per sé, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. Tale vincolo, peraltro, si impone alla pianificazione comunale, anche modificando eventuali previsioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici (cfr., tra le tante, T.A.R. Toscana, sez. III, 31 dicembre 2020, n. 1763; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 12 agosto 2019, n. 1140)”.
  • il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 12 marzo 2021, n. 640, richiamando la sent. 1 dicembre 2020, n. 7617, del Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato che “Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale”.

Ricordiamo, infine, che il vincolo cimiteriale, proprio in ragione della sua assolutezza, non consente la condonabilità delle opere[3] ed il rilascio del permesso in sanatoria[4] e si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione, anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione[5].

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

[1] Art. 338 RD 27 luglio 1934, n. 1265:

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell’ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

  1. a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
    b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[2] TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 28 settembre 2018, n. 924; Consiglio di Stato, sez. V, sent.  8 novembre 2011, n. 5894.

[3] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 aprile 2020, n. 2370; TAR Toscana, sez. III, sent. 29 ottobre 2019 n. 1452.

[4] TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 4 giugno 2019, n. 798.

[5] TAR Liguria, sez. I, sent. 6 marzo 2020, n. 160; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 5 dicembre 2019, n. 1029.

Immagine: iStock/zenaphoto

Mario Petrulli

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