Novità interpretative importanti, da parte delle Entrate, circa la mancata generazione della ritenuta fiscale nei bonifici parlanti effettuati per le detrazioni 50% e 65%: “Non si pregiudica il diritto alle detrazioni fiscali 50% e 65% se, per effettuare il pagamento tramite bonifico, non si è utilizzata l’appropriata modulistica bancaria e questo non ha consentito alla banca stessa di applicare direttamente una ritenuta d’acconto dell’8% al beneficiario, cioè al fornitore”.
“La soluzione è di ottenere dal fornitore una autodichiarazione in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa (Circolare Agenzia Entrate 43/2016 – 18 novembre 2016)”.
La circolare n. 43/2016 dell’Agenzia delle Entrate è tipicamente commentata come un chiarimento sulle modalità di pagamento ammesse per detrarre le spese per la costruzione di box.
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La vera novità interpretativa, che di fatto smentisce quanto sostenuto in precedenza dall’Agenzia, è invece quella contenuta nelle ultime righe del documento e parafrasate in testa a questo articolo.
Quanto segue tratta principalmente questa incidenza della circolare. Essa interessa la generalità degli interventi rientranti nelle detrazioni 50% e 65%.
Per detrarre il 50% e 65% delle spese sostenute per interventi ammessi, è sempre necessario, per le persone fisiche, il pagamento delle spese stesse tramite bonifico.
Clicca qui per sapere quali sono gli errori da evitare nel bonifico parlante per le detrazioni
Se disponendo tale bonifico non si è precisato, utilizzando apposita modulistica bancaria, che si intendeva detrarre la spesa e questo non ha generato, da parte della banca, la ritenuta d’acconto al beneficiario, si può sanare l’omissione.
Mancata ritenuta d’acconto? La soluzione
La soluzione è in una autodichiarazione del fornitore in cui egli afferma che il bonifico è stato registrato e che l’importo concorrerà al reddito dell’impresa.
Nel caso di costruzione di box è invece persino ammesso il pagamento con qualunque mezzo purché sia attestato nell’atto notarile. Occorre però sempre una autodichiarazione simile alla suddetta.
Approfondisci: Gli errori sul bonifico bancario per la detrazione 50% e 65% sono rimediabili?
Detrazioni 50% e 65%: per non incorrere in errori
Invitiamo comunque coloro che debbono sostenere spese a seguire in ogni caso la prassi normale evitando il più possibile complicazioni.
Per spese da detrarre al 50% o 65% si consiglia vivamente di effettuare bonifici comunicando alla banca l’intenzione di effettuare le suddette detrazioni.
Conviene limitare il ricorso all’autodichiarazione citata in precedenza solo a casi particolari ed altrimenti irrimediabili (es. quando si sono intraprese spese senza la consapevolezza che potevano essere detratte e non si può più annullare e ripetere il bonifico).
La questione dei bonifici
Nel 1998 il regolamento alla legge istitutiva delle detrazioni allora 41% indicava chiaramente e semplicemente “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (DM 41 del 18 febbraio 1998).”
Da allora il numero degli interventi interpretativi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate riguardanti i pagamenti tramite bonifico delle spese detraibili al 50% od al 65% è relativamente alto.
La maggior parte di queste comunicazioni ha avuto come oggetto istruzioni su problemi formali (mancanza di dati od errori sul bonifico, più soggetti che concorrono alle spese, spese sostenute da condomini, ecc.).
Scopri gli esempi di causale per i bonifici parlanti (detrazione 50% e 65%)
Sostanziale nei contenuti è stata invece la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/2012.
In essa si sosteneva categoricamente che i bonifici di pagamento, per poter essere detratti, dovevano aver necessariamente originato la ritenuta d’acconto da parte della banca, attualmente all’8%, verso il beneficiario, cioè il fornitore.
A seguire la circolare, la 11/2014 confermava la posizione ammettendo errori di causale del bonifico solo se questi non avevano pregiudicato l’applicazione della suddetta ritenuta.
A parere dell’autore la posizione di cui sopra era palesemente insostenibile.
La normativa sopra citata e mai variata afferma la indispensabilità di un bonifico e di altri dati da riportare nella casuale dello stesso.
Nulla di normativo è stato mai decretato circa la decadenza del diritto a detrarre in assenza di ritenuta d’acconto verso il beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate, affermano i tributaristi e soprattutto la Cassazione (Cassazione civile, sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031), può fornire la sua interpretazione, non vincolante, delle norme fiscali. Non può modificarle, derogarle od integrarle.
Se si dovesse commentare con severità, ci si domanda perché quanto riportato nella circolare 43/2016 oggetto dell’articolo, a sostegno della nuova interpretazione, non fossero già state valutato anche nel 2012. Si sarebbe evitato l’ennesimo aggiornamento di una prassi che, riguardo l’argomento detrazioni, sta lievitando a dimensioni oramai eccessive e sproporzionate.
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