Patente a crediti cantieri e sanzioni: precisazioni dall’Ispettorato del Lavoro

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 9 dicembre 2024 raccoglie le prime indicazioni sul regime sanzionatorio

Allegati

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 9 dicembre 2024 fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Nello specifico il documento, che segue la Circolare n.4/2024, raccoglie prime indicazioni sul regime sanzionatorio.

Ricordiamo che questa nuova misura, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e regolata dal D.M. n. 132/2024, mira a qualificare i soggetti coinvolti nei lavori edili e garantire maggiore sicurezza nei cantieri.

Di seguito sono riassunte le principali disposizioni e implicazioni sanzionatorie riportate nella Circolare INL.

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La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Chi è tenuto al possesso della patente

Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a possedere una patente a crediti, esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è dotata inizialmente di 30 crediti e può raggiungere un massimo di 100 crediti.

Condizioni operative:

  • patente con meno di 15 crediti: è vietato operare nei cantieri se i crediti scendono sotto 15;
  • imprese straniere: le imprese di altri Stati UE devono avere un documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine. Per gli Stati extra-UE è richiesto il riconoscimento secondo la legge italiana.

Eccezioni all’obbligo:

  • periodo transitorio: dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, è possibile operare con un’autocertificazione inviata via PEC;
  • lavori in corso: se i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, è possibile terminarli anche con una patente al di sotto dei 15 crediti, previa prova documentale del valore dei lavori eseguiti. Tale ipotesi trova applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.

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Sanzioni amministrative

L’art. 27, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6 mila euro.

Questa sanzione si applica nei seguenti casi:

  • mancanza di patente: operare senza patente o documento equivalente;
  • punteggio insufficiente: operare con meno di 15 crediti.

La sanzione si calcola sul valore dei lavori al netto dell’IVA. Se il valore dei lavori non è dichiarato, si applica la sanzione minima di 6 mila euro.

L’illecito può essere accertato da tutti gli organi di vigilanza indicati nell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

Provvedimenti interdittivi e allontanamento

Chi opera senza patente o con una patente insufficiente può subire:

  • interdizione dai lavori pubblici: esclusione per sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici (art. 36/2023);
  • allontanamento dal cantiere: gli ispettori devono far cessare immediatamente l’attività nel cantiere e informare l’impresa o il lavoratore dell’impossibilità di operare.

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori

L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o dell’attestazione SOA prima dell’affidamento dei lavori. Le sanzioni per mancata verifica includono:

  • assenza della patente o attestazione SOA– multa da 711,92 a 2.562,91 euro;
  • punteggio insufficiente – stessa sanzione per affidamento a soggetti con meno di 15 crediti;
  • eccezione: se la patente viene sospesa o revocata dopo l’affidamento, il committente non è sanzionato, ma l’impresa o il lavoratore autonomo sì.

Sospensione e revoca della patente

In caso di sospensione o revoca della patente, è necessario compilare e inviare la modulistica fornita dall’INL. Ulteriori dettagli sono disponibili nella circolare n. 4/2024.

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