Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha stabilito, con la sentenza n. 684 del 24 ottobre scorso, che il ritardo del Comune che crea danno all’azienda deve essere risarcito.
Nel caso specifico i giudici hanno accolto l’istanza di un’azienda edile che ha dichiarato di aver perso un finanziamento richiesto a causa del ritardo causato dai tempi di approvazione della lottizzazione e di rilascio della relativa concessione.
“Il tempo è un bene della vita – hanno spiegato i giudici – e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce un’essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica”.
“Ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell’aumento del cosiddetto rischio amministrativo e, quindi, in maggiori costi”.
Il Consiglio ha quindi riconosciuto all’impresa i danni legati alla revoca del finanziamento, da corrispondere solo in seguito alla dimostrazione, da parte del creditore, della concreta restituzione della prima tranche di contributo concesso.
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