Entrerà in vigore il prossimo 27 novembre 2012 il decreto 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto scorso, che disciplina le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi, stabilendo in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze e gli allegati da presentare a corredo delle domande (leggi anche l’articolo dell’ing. Marco Torricelli, Prevenzione incendi. Nuova gestione della pratica antincendio).
Ricordiamo che il d.m. 7 agosto 2012, ai sensi del comma 2, art. 7 del nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione incendi (d.P.R. 151/2011) prevede che la presentazione delle istanze possa avvenire anche attraverso il SUAP, ossia lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il nuovo decreto sostituisce il d.m. 4 maggio 1998 recante Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenute delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dei Comandi provinciali dei vigili del fuovo, che regolava la materia ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi (d.P.R. 37/1998).
Sul sito web dei Vigili del Fuoco sono stati inoltre predisposti i moduli per la ricerca delle nuove attività soggette a prevenzione incendi secondo la normativa vigente (d.P.R. 151/2011) e per la ricerca e ricatalogazione delle attività dalla vecchia codifica del d.m. 16 febbraio 1982 a quella nuova introdotta dal d.P.R. 151/2011.
Infine, ricordiamo che per le strutture turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, non ancora conformi alla normativa prevenzione incendi, i titolari hanno tempo per adeguarsi entro il 31 dicembre 2013.
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