È entrato in vigore il Decreto-Legge Sicurezza sul Lavoro 2025 (DL 31 ottobre 2025, n. 159 – “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025.
Composto da 21 articoli e 1 allegato, il provvedimento va ad aggiornare il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – con interventi mirati soprattutto al settore edile, ancora oggi tra i più esposti per numero di infortuni e morti sul lavoro – e punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi con un sistema di crediti e sanzioni progressive, rendere più trasparente la presenza in cantiere attraverso l’introduzione di badge digitali e tracciabilità, premiare le aziende virtuose, che investono in formazione e sicurezza reale.
Il Ministero del Lavoro, in una nota di accompagnamento, ha sottolineato che il nuovo impianto normativo mira a “spostare l’attenzione dal controllo ex post alla prevenzione e alla qualità organizzativa delle imprese”. Vediamo le principali novità.
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Indice
- Patente a crediti per imprese e autonomi: aggiornamenti e nuove regole operative
- Badge di cantiere
- Sistema premiale per le imprese virtuose
- Rafforzamento dei controlli e delle sanzioni
- Banca dati nazionale e digitalizzazione della sicurezza
- Formazione e aggiornamento obbligatorio
- Cosa cambia per tecnici e imprese
- Tabella di riepilogo
Suggeriamo:
La Patente a Punti nei Cantieri edili
La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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Patente a crediti per imprese e autonomi: aggiornamenti e nuove regole operative
Istituita originariamente dal D.L. 19/2024 (convertito con L. 56/2024), la patente a credit per i cantieri come sappiamo era già prevista come strumento di qualificazione e controllo della sicurezza. Tuttavia, il nuovo decreto ne definisce in concreto i meccanismi di gestione, decurtazione, recupero dei punti e interoperabilità con la banca dati nazionale.
Requisiti e punti iniziali:
- ogni impresa o autonomo che esegue lavori edili deve possedere una patente digitale rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- alla prima iscrizione, vengono attribuiti 30 crediti;
- i crediti vengono decurtati in caso di violazioni gravi o infortuni sul lavoro, in base a una tabella allegata al decreto.
Decurtazioni e sospensioni:
- Decurtazione da 1 a 10 punti per infrazioni minori (mancanza DPI, carenze nei POS o nel DUVRI);
- Decurtazione fino a 20 punti per violazioni gravi o recidive (lavori in quota senza protezioni, mancata formazione, infortuni con prognosi gravi);
- Se la patente scende sotto 15 crediti, l’impresa viene sospesa temporaneamente dall’attività;
- Con meno di 5 crediti, è disposta la revoca e il divieto di operare in qualunque cantiere.
È possibile recuperare punti attraverso:
- la frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza,
- la partecipazione a progetti formativi certificati,
- la dimostrazione di investimenti strutturali (es. sistemi anticaduta, dispositivi digitali di monitoraggio).
Tutti i dati confluiscono nella Banca dati nazionale della sicurezza, gestita da INL in collaborazione con INAIL e Regioni.
Badge di cantiere
Il decreto introduce l’obbligo del badge elettronico di cantiere, per rendere tracciabile la presenza di lavoratori, tecnici e autonomi nei luoghi di lavoro. Ogni badge, integrato con QR code e microchip RFID, riporterà:
- nome e cognome del lavoratore;
- datore di lavoro o impresa affidataria;
- codice fiscale e posizione assicurativa INAIL;
- livello di formazione sulla sicurezza (formazione generale e specifica).
Il sistema sarà collegato in tempo reale alla banca dati INL, consentendo verifiche automatiche durante i sopralluoghi ispettivi. L’obbligo entrerà in vigore dal 1° marzo 2026, ma i cantieri pubblici dovranno adeguarsi entro dicembre 2025.
Sistema premiale per le imprese virtuose
Per la prima volta viene istituito un meccanismo premiale per le imprese che dimostrano comportamenti virtuosi in materia di sicurezza.
Le aziende che, per tre anni consecutivi, non subiscono sanzioni o decurtazioni della patente, potranno ottenere:
- una riduzione fino al 15% dei premi INAIL;
- priorità nei bandi pubblici e negli appalti che prevedono criteri di qualità e sicurezza;
- certificazione di impresa virtuosa rilasciata da INAIL e INL.
Il decreto rinvia a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, atteso entro 60 giorni, per definire modalità e parametri di accesso al sistema premiale.
Rafforzamento dei controlli e delle sanzioni
Il nuovo impianto normativo rafforza anche il sistema di vigilanza:
- l’Ispettorato del Lavoro potrà accedere ai cantieri senza preavviso, anche in orari serali;
- viene istituita una cabina di regia interforze tra INL, INAIL, ASL e Carabinieri del NIL;
- le sanzioni amministrative per mancate misure di sicurezza raddoppiano nei casi di infortuni gravi o mortali.
Inoltre, per i cantieri in cui siano riscontrate irregolarità multiple, sarà possibile disporre la sospensione immediata delle attività e la revoca del DURC, con conseguente blocco dei pagamenti da parte della stazione appaltante.
Banca dati nazionale e digitalizzazione della sicurezza
Uno degli strumenti cardine del decreto è la nuova Banca Dati Nazionale della Sicurezza, che raccoglie:
- informazioni sulle imprese e sui lavoratori abilitati;
- storico di infortuni, sanzioni e audit;
- corsi di formazione svolti e relativi attestati.
La banca dati sarà interoperabile con il Sistema informativo del Ministero del Lavoro, l’Anagrafe nazionale degli appalti pubblici e il portale CIVA INAIL, in modo da creare un profilo digitale di sicurezza per ogni soggetto che opera in edilizia. Questo permetterà, secondo il Governo, di ridurre gli adempimenti burocratici e di concentrare i controlli sulle situazioni a maggior rischio.
Formazione e aggiornamento obbligatorio
Il decreto interviene anche sulla formazione dei lavoratori, prevedendo:
- aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutte le figure professionali;
- corsi specifici su rischio elettrico, lavori in quota e uso di attrezzature digitali;
- obbligo per i datori di lavoro di registrare la formazione su piattaforma nazionale.
Le imprese che non assicurano l’aggiornamento del personale rischiano la sospensione della patente e, in caso di recidiva, la segnalazione all’Albo delle imprese edili.
Cosa cambia per tecnici e imprese
Per tecnici, coordinatori e datori di lavoro, le principali ricadute operative sono:
- committenti e responsabili dei lavori sono chiamati a verificare la validità della patente e del badge di ciascun operatore prima dell’ingresso in cantiere;
- coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) dovranno aggiornare i Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) tenendo conto della nuova classificazione a crediti;
- imprese affidatarie sono obbligate a controllare che subappaltatori e autonomi dispongano di patente valida e formazione aggiornata;
- registrazione delle formazioni obbligatorie sulla banca dati nazionale;
- monitoraggio continuo dei crediti di sicurezza per evitare sospensioni.
Inoltre, nei cantieri con più di 20 lavoratori, diventa obbligatoria la presenza di un “referente per la sicurezza di cantiere” designato dall’impresa affidataria, responsabile del coordinamento delle misure di prevenzione operative.
Tabella di riepilogo
Ecco una tabella riepilogativa operativa con le principali scadenze e date chiave introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159:
| Ambito | Misura prevista | Entrata in vigore / Scadenza | Riferimenti e note operative |
| Entrata in vigore del decreto | Pubblicazione in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | Il decreto è in vigore dal giorno stesso della pubblicazione. Tutte le nuove disposizioni sono immediatamente efficaci, salvo termini specifici indicati nei commi successivi. |
| Patente a crediti | Introduzione obbligatoria per imprese e autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili | 1° marzo 2026 | Entro questa data l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attiverà la piattaforma per il rilascio delle patenti digitali (30 crediti iniziali). Necessaria l’iscrizione al portale INL. |
| Badge elettronico di cantiere | Identificazione personale dei lavoratori con QR code e RFID | 1° marzo 2026 (obbligo generale) 31 dicembre 2025 (cantieri pubblici) | Il badge sarà collegato alla Banca dati nazionale della sicurezza. Dal 2026 sarà obbligatorio per tutti i cantieri privati sopra i 200.000 euro di importo lavori. |
| Sistema premiale per imprese virtuose | Riduzione premi INAIL e vantaggi negli appalti | Decreto attuativo entro 30 marzo 2026 | Entro 150 giorni dalla pubblicazione, il Ministero del Lavoro definirà criteri, modalità e percentuali di sconto. Le agevolazioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027. |
| Banca dati nazionale della sicurezza | Registro digitale unificato per imprese, lavoratori e infortuni | Attivazione entro 30 giugno 2026 | La banca dati sarà gestita da INL e INAIL, con interoperabilità verso ANAC e il Portale Appalti. Dal 2027 diventa obbligatoria la registrazione dei corsi di formazione. |
| Formazione e aggiornamento lavoratori | Corsi obbligatori quinquennali e tracciabilità digitale | Dal 1° luglio 2026 | La frequenza dei corsi dovrà essere comunicata alla banca dati tramite piattaforma nazionale. Prevista sospensione della patente per chi non aggiorna la formazione entro 6 mesi dalla scadenza. |
| Regolamento attuativo generale | Decreto ministeriale unico di coordinamento | Entro 31 maggio 2026 | Definirà procedure, modelli di badge, standard formativi e criteri di decurtazione dei crediti. |
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