Marcatura CE prodotti da costruzione, dal 1° luglio parte il Regolamento 305/2011

A partire dal prossimo lunedì 1° luglio 2013 la vecchia Direttiva 89/106 (CPD) sui prodotti da costruzione andrà in pensione, abrogata dal nuovo regolamento sui Prodotti da Costruzione 305/2011/UE che ne prenderà il posto.

Tra le molte novità del nuovo regolamento vi sono quelle che riguardano le regole per i prodotti marcati CE e che, nello specifico, andranno a modificare la documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE (dichiarazione di conformità, documentazione di accompagnamento/etichetta CE).

Rimandando al post dell’ing. Marco Torricelli Marcatura CE, da luglio è in vigore il Regolamento EU 305/11: tutte le novità, ricordiamo che viene eliminato il c.d. Benestare Tecnico Europeo, mentre tra le specifiche tecniche a cui i manufatti edilizi devono conformarsi viene inserita la Valutazione Europea.

Altri cambiamenti comprendono la sostituzione della Dichiarazione di Prestazione alla vecchia Dichiarazione di Conformità. La nuova Dichiarazione di Prestazione viene redatta a cura del fabbricante del prodotto edilizio seguendo uno schema tipologico e deve contenere l’indicazione di eventuali incorporazioni di materiali e sostanza pericolose ai sensi del Regolamento REACH.

Nel dettaglio questi sono i contenuti della Dichiarazione di Prestazione:

1. il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

2. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V del regolamento 305/2011/UE;

3. il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

4. se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

5. l’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;

6. l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;

7. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati;

8. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 3 del regolamento;

9. la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;

10. per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);

11. qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

Redazione Tecnica

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