IVA in edilizia: il trattamento per materie prime, semilavorati, prodotti finiti

Qual è il trattamento IVA per l’acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti? In questo periodo estivo rinfreschiamo l’argomento dell’IVA in edilizia, focalizzandoci su questo specifico aspetto. Anzitutto, sia le materie prime che i semi lavorati (dai materiali inerti, al ferro per il cemento armato, dai leganti come calce e gesso ai manufatti e prefabbricati) acquistate dai fornitori sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Nel merito, sottolineiamo tre cose in particolare:

– l’aliquota IVA è quella ordinaria indipendentemente dal fatto che il soggetto acquirente sia un privato, una impresa di costruzioni, un artigiano o altro soggetto;

– l’aliquota IVA è quella ordinaria in qualsiasi fase della commercializzazione delle materie prime e dei semi lavorati;

– l’aliquota IVA è quella ordinaria indipendentemente dal fatto che i materiali acquistati vengano poi impiegati in costruzioni agevolate o costruzioni non agevolate.

Discorso diverso per i beni finiti, che invece sono soggetti a un trattamento agevolato con aliquote al 4% o al 10%. Si considerano beni finiti quelli che, a prescindere dal fatto che siano impiegati in nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, una volta impiegati non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Facciamo qualche esempio: i sanitari del bagno, gli infissi come porte e finestre, i componenti per gli impianti elettrici, idrici e del gas, gli ascensori, ecc.

Per ottenere il trattamento IVA agevolata per l’acquisto di tali beni, come più volte ripetuto in diversi articoli, occorre consegnare al venditore dei beni finiti una dichiarazione i cui modelli fac simile si possono trovare a questo link.

Cosa deve contenere la dichiarazione per l’ottenimento dell’IVA in edilizia con aliquota agevolata al 4-10% che l’acquirente deve consegnare al venditore? Gli elementi essenziali del documento devono essere quattro.

1. Dati dell’impresa che acquista i beni dal rivenditore (l’impresa di costruzione, l’idraulico. l’elettricista, il falegname, l’installatore, ecc.) o del soggetto  che provvede alla costruzione in economia.

2. Estremi dell’autorizzazione che consente l’intervento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori, delibera o altro provvedimento autorizzatorio).

3. Qualificazione del tipo di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e recupero conservativo).

4. Ubicazione del fabbricato.

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Redazione Tecnica

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