Non si scherza con la pubblica incolumità delle persone e chi lo fa rischia una condanna penale. È questo in sintesi quanto si può dedurre dalla recentissima sentenza n. 7908 della I sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a giudicare un caso di mancata demolizione di un manufatto pericolante da parte dei comproprietari (padre e figlio e coeredi) dopo un’ordinanza del sindaco in tal senso.
Il motivo principale che i condannati hanno addotto a giustificazione del mancato rispetto dell’ordinanza di demolizione, che risale al 2005, è sostanzialmente il fatto che risultasse “impossibile adempiere per l’opposizione dei materiali possessori dell’immobile”.
In sostanza, a causa della mancata definizione delle quote proprietarie del manufatto edilizio cadente a seguito di successione ereditaria, risultava impraticabile ottemperare alla demolizione della parte cadente.
Per i giudici della Suprema Corte tale giustificazione non sussiste e il ricorso alla condanna in appello da parte dei ricorrenti è stato respinto, giudicandolo manifestamente infondato. Ogni materiale impedimento a garantire la incolumità pubblica, questo il ragionamento degli ermellini, si sarebbe dovuto eliminare anche tramite il ricorso dal giudice civile.
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