Uno dei principi generali in materia di rilascio del permesso di costruire risiede nell’onerosità del titolo edilizio: il nostro ordinamento, tuttavia, individua, per ragioni di opportunità, una serie di ipotesi agevolate, prevedendo talora l’esonero e talora la riduzione del contributo in questione. Si tratta di previsioni tassative ed aventi carattere eccezionale rispetto al generale principio costituzionale di capacità contributiva, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva.
Ciò che rileva in queste circostanze particolari è l’esistenza delle condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni: questa deve essere documentata dall’interessato al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire.
In tale direzione assume rilievo ciò che avviene in materia di contributo di costruzione con specifico riferimento agli interventi su immobili di proprietà dello Stato. Un caso di riduzione specifico che potrebbe essere interessante sviscerare in questa sede.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 17 del Testo Unico dell’Edilizia, “per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del T.U., qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”.
In tal caso la legge prevede la medesima disciplina per due ipotesi differenti fra loro, accomunate dalla compresenza dell’aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile (generando talora qualche difficoltà interpretativa). In queste situazioni si esclude il costo di costruzione e deve essere pagata soltanto l’incidenza delle opere di urbanizzazione.
Ciò che interessa in questa sede è la prima ipotesi segnalata dal Testo Unico dell’Edilizia, quella che si concentra sugli interventi relativi agli immobili di proprietà dello Stato. In questo senso la ratio giustificatrice dell’agevolazione è costituita, da una parte, dall’opportunità di facilitare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarre utilità, e, dall’altra, dall’esigenza di evitare che il soggetto che interviene per l’attuazione istituzionale del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, seppure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dal loro pagamento.
È evidente, analizzando la ratio della giustificazione, che si tratta di una previsione tassativa ed avente carattere eccezionale rispetto al generale principio costituzionale di capacità contributiva, in nessun modo suscettibile di applicazione analogica.
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