End of Waste, quando un rifiuto cessa di essere un rifiuto?

Analisi dei rifiuti da costruzione e da demolizione, di alcune ceneri e scorie, dei rottami ferrosi, degli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, il compost, i rifiuti di carta e di vetro.

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La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti ha  la finalità di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente e puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire “quando un rifiuto cessa di essere tale” sono i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, il compost, i rifiuti di carta e di vetro.

End of waste

I combustibili solidi secondari (CSS), per le loro particolari qualità tecniche descritte attraverso uno standard europeo, si pongono dal punto di vista ambientale ed energetico come valida alternativa all’utilizzo di combustibili tradizionali, riducendo i costi di approvvigionamento.

In questa prospettiva, è stato predisposto un atto normativo che introduce uno speciale regime giuridico agevolato per la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari in determinati impianti industriali: il provvedimento “End of waste” assegna a determinate tipologie di CSS la qualifica di prodotto e non più di rifiuto qualora siano utilizzati in alcune tipologie di impianti industriali che, per le garanzie fornite in campo ambientale e tecnico, sono particolarmente idonei.

Per quanto riguarda il decreto “End of waste”, sono soggetti beneficiari:
– le aziende produttrici di CSS;
– gli impianti di produzione di cemento che hanno una capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno di clinker e in possesso di autorizzazione integrata ambientale, purché dotati di certificazione di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001 oppure Emas);
– gli impianti con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotati di certificazione di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001 oppure Emas).

I CSS sono un importante strumento per far fronte ai problemi di gestione dei rifiuti, con l’intento di ridurre l’impatto ambientale e recuperare energeticamente secondo standard di qualità, da coordinare con gli strumenti esistenti. Soprattutto a livello autorizzativo risulta fondamentale e imprescindibile:
coordinamento tra i vari livelli normativi (norme giuridiche e tecniche devono essere strettamente collegate);
condivisione con gli Enti dei percorsi autorizzativi, a diversi livelli (dalla piccola impresa alle Federazioni);
introduzione di documentazione tecnica nel procedimento amministrativo (approfondite relazioni tecniche in sede di richieste di modifica o di aggiornamento delle autorizzazioni, circa gli impatti prodotti, l’incidenza sulle emissioni e le eventuali modifiche impiantistiche connesse all’utilizzo del CSS), cui la giurisprudenza fornisce sempre maggiore importanza;
– il rispetto, primariamente, di quanto indicato dalla UNI EN 15359 e dalle norme in essa richiamate: è, infatti il principale riferimento normativo;
– un continuo monitoraggio della prassi applicativa.

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Regolamento 22 del 14 febbraio 2013

Si è ritenuto necessario promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all’incremento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico.

Si è ritenuto necessario incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità, aumentare la fiducia in relazione all’utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e l’utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull’intero territorio nazionale, e, in applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il regolamento d.m. 14 febbraio 2013, n. 22, stabilisce, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, e in particolare senza:
– creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– causare inconvenienti da rumori e odori;
– danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Il regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti, rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica.

Per gli effetti dell’art. 184 ter del dlgs. 152/2006 un sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità, qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 comporta per il detentore l’obbligo di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

La classificazione del combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 “Solid recovered fuels” (SRF), che individua, a livello europeo, la classificazione del CSS tenendo conto di tre parametri (e relative classi), riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica, quali PCI (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg (parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1.

Caratteristiche di classificazione
Caratteristica Misura statistica Unità di misura Valori limite per classe
1 2 3 4 5
PCI media MJ/kg t.q. ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3
Cl media % s.s. ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3
Hg mediana mg/MJ t.q. ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50
80° percentile mg/MJ t.q. ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,00

Tabella 1 – Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359)

Il CSS-combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati in procedura ordinaria, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 o in alternativa viene richiesta l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Possono essere utilizzati anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi.

Leggi anche Gestione dei rifiuti, i criteri di priorità: prevenzione, riciclo, riuso e smaltimento

Il titolo III del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22 detta le disposizioni concernenti il deposito e la movimentazione del CSS-combustibile presso il produttore all’impianto di utilizzo e presso l’utilizzatore per evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Vengono definite nel titolo IV del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22, le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile negli impianti ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. Facendo poi salve le disposizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale, per garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute umana l’utilizzo del CSS-combustibile negli impianti è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (decreto di recepimento della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE)

Il titolo V del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22 contiene le disposizioni finali e fissa le norme da seguire circa la comunicazione annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il produttore deve trasmettere, istituisce il Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il MATTM composto da 9 membri (due dal MATTM, uno dal MISE, 4 dalle imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione e di utilizzatori del CSS-combustibile, uno delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, uno del Comitato termotecnico italiano), successivamente le disposizioni transitorie, finali e del riconoscimento reciproco.

I quattro allegati tecnici riguardano:
– tipologie di CSS-combustibile,
– rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile (es. rifiuti contrassegnati dal codice 99),
– processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile,
– dichiarazione di conformità.

Circolare Ministero dell’Ambiente 4843 del 27 marzo 2018

Con una circolare pubblicata il 29/3/2018 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto della frazione leggera da frantumazione autovetture (car fluff) per utilizzo come CSS-combustibile.

La circolare 27 marzo 2018, prot. n. 4843 ha fornito chiarimenti interpretativi sul Dm 14 febbraio 2013, n. 22 in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto del cosiddetto “Car fluff” (Cer 191004), cioè la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture al fine di un successivo utilizzo come CSS-combustibile nei cementifici.

Con la circolare in parola il Ministero evidenzia che il car fluff è ammissibile alla produzione del CSS-combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, del Dm 14 febbraio 2013, n. 22.

Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-combustibile nei cementifici dovranno quindi fare riferimento al Dm 22/2013 che disciplina nello specifico solo il CSS-combustibile nelle sue 18 classi, del decreto stesso e relative combinazioni, come elencate nella Tabella 1 dell’allegato 1 del decreto.

Norme tecniche

UNI EN 15358: 2011 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari.
UNI EN 15359: 2011 – Classificazione e specifiche.
UNI EN 15442: 2011 – Metodi di campionamento.
UNI EN 15443: 2011 – Metodi per la preparazione del campione di laboratorio.
UNI EN 15358: 2011 – Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari

L’obiettivo, imposto dai vincoli europei, della minore dipendenza dal petrolio e dagli altri combustibili fossili non deve essere raggiunto solo con la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche attraverso il ricorso a combustibili alternativi come quelli prodotti da rifiuti non pericolosi, tra cui spiccano proprio i combustibili solidi secondari.

La valorizzazione di questa tipologia di combustibili, in particolare negli impianti come i cementifici o le centrali termoelettriche consente di trasformare un problema in una risorsa.

Il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 stabilisce nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto “end of waste” e ne regola anche il deposito, la movimentazione ed il trasporto.

La cessazione della qualifica di rifiuti avviene con l’emissione di una dichiarazione di conformità classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Il regolamento definisce, inoltre, che il produttore di combustibili solidi secondari deve adottare un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto della norma UNI EN 15358.

La norma UNI EN 15358:2011 costituisce il recepimento della norma europea EN 15358 specificando i requisiti per lo sviluppo di un sistema di gestione nella produzione e commercializzazione di combustibili solidi secondari dalla raccolta fino alla consegna.

La norma UNI EN 15358 si focalizza per garantire maggiore fiducia nella produzione e commercializzazione dei combustibili solidi secondari, per definire la documentazione da utilizzare come procedure interne e comunicare a tutte le parti interessate le specifiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, per verificare l’origine e dimostrare le proprietà dei rifiuti in entrata al processo.

Il sistema di gestione della qualità copre l’intero processo dal punto di arrivo dei rifiuti al punto di consegna al cliente del Combustibili Solidi Secondari.

End of Waste, quando un rifiuto cessa di essere un rifiuto? Senza titolo 1 1
Schema 1 – Filiera dei Combustibili Secondari. Fonte: UNI EN 15358

Una maggiore conoscenza del processo di produzione dei CSS, consente di ridurre il campionamento ed i controlli che devono essere effettuati sui prodotti finali:
– creazione di una più ampia fiducia nella produzione e commercio dei CSS;
– definizione della documentazione atta a comunicare a tutti gli interessati le specifiche necessarie per assicurare il raggiungimento dei requisiti di qualità;
– verifica delle origini e dimostrazione delle proprietà dei materiali in ingresso (cioè che siano rifiuti non pericolosi).

Realizzazione del prodotto

La pianificazione per la realizzazione del prodotto si svolge con:
– criteri di accettazione del prodotto basati su EN 15359;
– rispetto delle specifiche del cliente, di legislazione e norme;
– requisiti non specifici;
– verifica dei rifiuti approvvigionati (tipo, origine e proprietà). In particolare codici CER (per codici a specchio dichiarazione del fornitore che il rifiuto non ricada sotto le proprietà dei rifiuti pericolosi);
– attività di produzione effettuate secondo istruzioni operative ben definite;
– laboratori accreditati secondo standard ISO.

Misure, analisi e miglioramento

Devono essere definiti i requisiti di misura dei prodotti per verificare che i fabbisogni delle parti interessate siano raggiunti. Per classificare e specificare il prodotto, verranno usate le regole di conformità definite nella UNI EN 15359 ed ogni altro obbligo di legge. Il campionamento e i metodi di prova saranno:
– il campionamento, la riduzione e la preparazione del campione e le misure per determinarne la conformità saranno effettuati secondo la UNI EN 15442 e la UNI EN 15443;
– il calcolo dei valori delle mediane dei parametri ai fini della classificazione e specificazione dei CSS saranno in conformità con la UNI EN 15359 e quanto elencato nella legislazione vigente.

Il produttore potrebbe far uso di altri metodi a patto che questi siano chiaramente definiti nel manuale della qualità ed il personale sia adeguatamente preparato ad usarli. In accordo al D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, il sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN 15358 è certificato da un organismo terzo accreditato, con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Patrizia Cinquina

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