Ecoreati: un’importante precisazione sull’omessa bonifica

Chi scrive ritiene, a suo avviso, non condivisibile la giustapponibilità del reato di cui all’art. 452-terdecies c.p. con l’art. 257 Codice ambiente così come espressa in quella parte dell’articolo intitolato Focus sul reato di omessa bonifica.

La norma recentemente introdotta, infatti, non si limita a sanzionare colui che si è obbligato sic et simpliciter alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi ma chiarisce altresì la fonte da cui può scaturire detto obbligo ossia la legge, l’ordine del giudice ovvero l’ordine di un’autorita’ pubblica.

L’art. 257, co. I, decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, all’opposto, dispone che l’omessa bonifica rileva solo nella misura in cui la bonifica non avvenga “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.

Ciò conferma, come rilevato da una insigne letteratura giudiziale (F. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, 8 giugno 2015, in http://www.lexambiente.com), che questa fattispecie delittuosa adesso ricorrerà, rispetto a quella di cui all’art. 452-terdecies c.p., solo nei casi di omessa bonifica difforme dal progetto.

La giurisprudenza invece richiamata nell’articolo in commento si limita solo a chiarire quanto già previsto dal dettato normativo di cui all’art. 257 del codice ambiente vale a dire che l’autore di questo reato può essere solo “il responsabile dell’inquinamento” e non, ad esempio, un’azienda che, una volta acquistata una precedente area industriale inquinata da altra società, abbia presentato  un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo inquinati e ne abbia ricevuto la sua approvazione (in tale senso: Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 22/01/2013 (dep. 9/05/2013), n. 19962 con nota di A. L. Vergine, La Suprema Corte « ristabilisce l’ovvio » con riferimento al reato di cui al comma 1 dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006, e altro ancora).

L’altra affermazione compiuta secondo cui da tale principio di diritto si dovrebbe pervenire alla conclusione secondo la quale “entrambe le ipotesi di reato contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo” è, ad avviso di scrive, parimenti non condivisibile.

L’art. 452-terdecies c.p., invero, nel menzionare, tra coloro che possono commettere questo reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, sembra evidentemente alludere non solo chi ha contaminato ma chi, pur non avendo inquinato, è comunque da ritenersi responsabile come può essere ad esempio chi ha ricevuto la delega in materia di funzioni in materia ambientale.

In questi casi, la responsabilità non troverebbe la sua fonte giuridica nel provvedimento del giudice ma direttamente nella legge stessa, essendo ormai pacifico l’orientamento nomofilattico che ritiene legittimo attribuire rilevanza penale, anche in materia ambientale, all’istituto della delega di funzioni(Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 21 maggio 2015, n. 27862).

Tra l’altro, l’assunto secondo il quale rileverebbe solamente il caso di ordine dell’autorità giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione, abbia contrattualmente assunto l’obbligo a bonificare un sito contaminato non tiene nel dovuto conto il fatto che  i soggetti obbligati contrattualmente potrebbero essere tenuti a far ciò anche qualora il provvedimento venga emesso da una pubblica autorità come può essere ad esempio l’ordinanza emessa dal sindaco a norma dell’art. 192, comma 3 ultimo capoverso, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ad ogni modo, permarrebbe il criterio discretivo su emarginato ossia il riferimento al progetto menzionato in precedenza.

Antonio Di Tullio D’Elisiis

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