Ecoreati, il provvedimento nuovo di zecca è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da una settimana, ma la lettera della legge presenta già rilevanti dubbi, sottolineati prontamente dalla Cassazione.
La Corte di Cassazione, infatti, mediante una nota emessa dall’ufficio del Massimario, ha stilato le prime “linee guida” che esplicano e dirigono l’applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente (Ecoreati).
Per un “recap” delle novità normative immesse nell’ordinamento dalla nuova legge consulta l’articolo Ecoreati, 5 nuovi motivi per finire al “gabbio”.
Il documento mette in evidenza quelli che sono apparsi immediatamente come punti controversi delle nuove norme, ponendo all’attenzione generale alcune questioni di carattere strutturale che non possono essere trascurate: andiamole ad analizzare in sintesi.
Inquinamento ambientale. Secondo la Cassazione la definizione di tale reato presenta alcune criticità: dai concetti di “deterioramento e compromissione” (due condotte che il relatore vede come sostanzialmente identiche in quanto a significato) all’elemento della misurabilità del danno, un requisito necessario (nonostante le polemiche) della fattispecie, al fine di non cadere in una indeterminatezza discrezionale poco compatibile con il principio di tassatività.
In realtà è proprio sull’oggetto del deterioramento che sorgono i problemi più seri secondo la Corte: l’ecosistema citato dal legislatore, pur avendo un rilievo costituzionale (art. 117) non ha una definizione legislativa, pertanto i giudici dovranno misurarsi con le indicazioni della scienza e, soprattutto, dovranno attenersi al dato normativo che esige la compromissione non «dell’» (intero) ecosistema, ma «di un» (solo, anche se minuscolo) ecosistema.
Inoltre la nuova strutturazione del reato “di evento” (e non più come in precedenza “di pericolo”) rende più difficile la ricostruzione del nesso causale, non bastando più oggi il semplice superamento dei valori soglia per l’incriminazione. Con riferimento all’abusività della condotta, la Cassazione finisce per inquadrare l’avverbio in una formula “elastica” necessaria per ricomprendere una platea di fattispecie non esauribile in un dettagliato, e perciò limitato, elenco di condotte tipizzate.
Disastro ambientale. Diverse problematiche affiorano con riferimento anche a questo reato, ecco per quale motivo: con la nuova legge si transita infatti dal delitto a consumazione anticipata del vecchio “disastro innominato” (in cui l’evento è una semplice circostanza aggravante) a una vera fattispecie di evento, con tre presupposti alternativi: la compromissione irreversibile di un’ecosistema, un suo risanamento comunque troppo oneroso o lungo, oppure l’intensità dell’offesa alla popolazione. La questione, in tale fattispecie, sta proprio nell’aver separato due aspetti – l’elemento dimensionale del disastro e quello dell’offesa – che la giurisprudenza costituzionale aveva considerato legati, e legittimi, nel vecchio disastro colposo innominato.
Tra gli aspetti non risolti dalla nuovo provvedimento (a quanto si può leggere dal documento redatto dall’ufficio del Massimario) in materia di ecoreati emergono inoltre il ravvedimento operoso (leggi anche l’articolo Legge contro gli ecoreati, ravvedimento operoso: un bene o un male in cui analizzavamo questo importante aspetto della legge), le aggravanti e la confisca per equivalente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento