Ecobonus. Superficie cassonetti infissi rientra nel calcolo dei costi massimi agevolabili

Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si ha un’indicazione esplicita sul tema. La superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili

Con un nuovo chiarimento delle Entrate viene analizzata la questione circa il calcolo della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili con l’Ecobonus.

Nello specifico, nell’interpello 956-958/2022 si parla dei cassonetti per infissi e del loro contributo nella determinazione della superficie.

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Sul tema, ANFIT – Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in Italy – ha pubblicato un comunicato attraverso il quale ha ribadito l’importanza di questo chiarimento che elimina le incertezze e le perplessità fino ad ora esistenti sulla determinazione della superficie per il calcolo dei costi massimi agevolabili in caso di sostituzione dei cassonetti.

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ANFIT: chiarimento dopo vaghe indicazioni normative

L’Associazione spiega che la normativa non ha mai chiaramente indicato come procedere al computo per quanto riguarda la sostituzione dei cassonetti, con la conseguente perplessità in merito al fatto che anche l’area dei cassonetti (dando per scontato il rispetto dei requisiti prestazionali e termici) contribuisse o meno alla determinazione del costo massimo agevolabile.

ANFIT fino ad ora ha consigliato di tenere conto della superficie della proiezione frontale dei cassonetti in aggiunta a quella del serramento.

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Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si ha un’indicazione esplicita in materia. Entrate richiamando l’articolo 1, lettera m) del Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus del 6 agosto 2020, spiega che la superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili.

Ciò in relazione alla procedura di verifica del rispetto dell’Allegato A al Decreto 75/2022 e non alle verifiche di congruità legate ai prezzari DEI, Regionali, etc.

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Le Circolari Entrate di riferimento

Nella risposta all’interpello Entrate richiama le Circolari:

  • Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagg. 103 e 165; dove si legge che per gli interventi di sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, la detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile che comprende anche eventuali interventi “trainati” eseguiti sulle parti opache.
  • Circolare 31/05/2007, n. 36/E, paragrafo 3.2.; dove si legge che gli interventi agevolabili consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell’allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

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Foto: iStock.com/

Redazione Tecnica

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