Ecobonus 65%, OK anche con riferimento normativo errato nel bonifico

Un’ulteriore conferma della possibilità di ottenere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica anche se nella causale del bonifico parlante si è commesso un errore indicando i riferimenti normativi della detrazione per interventi di ristrutturazione

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Un’ulteriore conferma della possibilità di ottenere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus) anche se nella causale del bonifico parlante si è commesso un errore e si sono indicati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto Bonus Ristrutturazioni).

Ricordiamo invece che non c’è nessuna speranza di vedersi riconosciuto l’Ecobonus in caso di mancata o tardiva comunicazione a ENEA (>> ne parliamo in questo articolo). Ma analizziamo ora la prima questione.

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Una lettrice di FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate, ha posto infatti il seguente quesito: “Nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa. Al momento del pagamento, nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ho indicato L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia, anziché L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica. Nella dichiarazione dei redditi 2024 posso comunque detrarre queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%?”

L’esperto Paolo Calderone, che ha risposto, ha ricordato come per i pagamenti degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sia prevista una ritenuta d’acconto (attualmente pari all’8%, ma con la nuova Legge di Bilancio sembra destinata ad aumentare all’11%) a carico di chi beneficia del pagamento e in favore di banche o Poste.

Per questo sono stati predisposti bonifici dedicati da cui deve necessariamente risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

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Come più volte precisato da Entrate (l’ultima volta nella circolare circolare 17/2023), nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente. Quindi in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al dubbio della lettrice è affermativa.

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Immagine: iStock/AndreyPopov

Redazione Tecnica a.g.

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