Con la conversione in legge (12 luglio 2024, n. 101) del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, vengono introdotte novità in materia di sicurezza per i lavoratori del settore edile e dei lapidei, nello specifico per quanto riguarda la tutela della salute in caso di straordinarie ondate di calore.
Questo provvedimento, inizialmente focalizzato sulle imprese agricole, è stato esteso al settore edile. La regolamentazione è disciplinata all’articolo 2-bis, comma 2.
La legge, approvata con voto di fiducia, introduce la cassa integrazione per caldo fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori edili, includendo anche quelli del settore lapideo.
Ricordiamo che anche l’anno scorso era stata adottata la misura, valida fino al 31 dicembre 2023.
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Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare
Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli. Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata. L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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Cassa integrazione per caldo
L’estensione della cassa integrazione per caldo, precedentemente riservata agli operai agricoli, risponde alle eccezionali condizioni climatiche che hanno caratterizzato l’Italia negli ultimi anni.
Questa misura consente ai lavoratori edili di accedere alla cassa integrazione senza che questi periodi vengano conteggiati nel limite delle 52 settimane di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).
In questo modo, si offre maggiore flessibilità e protezione sociale durante periodi di caldo estremo, che rendono difficoltoso o impossibile lavorare all’aperto.
Nessun contributo addizionale per le aziende
L’articolo 2-bis, comma 2 del decreto prevede che, per affrontare situazioni climatiche eccezionali come ondate di calore estremo, le aziende del settore edilizio e lapideo possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
Durante questo periodo, le aziende non dovranno pagare il contributo aggiuntivo normalmente previsto per la cassa integrazione. Tuttavia, ci sarà un limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, e l’INPS monitorerà le domande per assicurarsi che non superino questo budget.
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