Il Decreto Sicurezza, più conosciuto come Decreto Salvini, è stato approvato a Palazzo Madama il 7 novembre 2018. Ecco i numeri della fiducia: 163 voti favorevoli, 59 contrari, 19 astenuti. Dopo la fiducia, ottenuta il 6 novembre, il DL 113/2018 è stato quindi convertito in legge. L’atto, classificato al Senato numero 840, passerà al vaglio della Camera il 22 novembre 2018.
Il titolo del decreto è nuovo: “Conversioni in Legge, con modificazioni, del DL n.113/2018 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata“.
Decreto Sicurezza approvato al Senato: cosa cambia in edilizia
Il Decreto Sicurezza e Immigrazione, cosiddetto “Decreto Salvini”, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018, dopo essere approdato il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Salvini che regolamenta diversi ambiti, ma al “capo II” fra le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa porta novità che riguardano il monitoraggio dei cantieri e le sanzioni in materia di subappalti “Illeciti”. Vediamo insieme cosa contiene il Decreto Sicurezza.
Decreto Sicurezza: cosa dice sul monitoraggio cantieri
Il DL N.113/2018 (cd. “Decreto sicurezza“) ha introdotto un ulteriore adempimento per i committenti e il responsabile dei lavori, contenuta nell’art. 99 c.1 del DLgs n. 81/2008, che intendano dare avvio a nuovi lavori nell’ambito di cantieri temporanei o mobili.
Scatta l’obbligo di notifica dal 5 ottobre 2018 non solo alla all’azienda unità sanitaria locale e all’ispettorato territoriale del lavoro, ma anche al prefetto.
Il Decreto in commento interviene modificando proprio il DLgs n.81/2008 – Testo Unico Sicurezza Lavoro – specificatamente all’articolo 99 in cui ricade il Capo I del Titolo IV, dedicato alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Sin ora la normativa previgente disponeva una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, inviata all’azienda unità sanitaria locale e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori.
L’articolo 26 del DL n.113/2018 prevede adesso che detta notifica debba essere inviata anche al prefetto territorialmente competente.
Questo comporta che dall’entrata in vigore del Decreto in commento il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro, nonché al Prefetto territorialmente competente la notifica preliminare.
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L’eventuale omessa notifica alla pubblica amministrazione, tra l’altro potrebbe comportare, ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per i lavori.
Ricordiamo che l’obbligo di notifica si applica ai:
– cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (fattispecie di cui all’articolo 90, comma 3, del DLgs n. 81 del 2008, e successive modificazioni);
– cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
La copia della notifica deve essere affissa in modo visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
La notifica anche al Prefetto è una disposizione adottata per monitorare le attività dei cantieri, posto che come ricorda la scheda tecnica di accompagno al Decreto Salvini, ai sensi dell’articolo 93 del cosiddetto Codice Antimafia (DLgs. n. 159/2011) il prefetto – per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti – ha potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
Decreto Salvini: quali sanzioni sono previste?
Novità anche in tema di sanzioni in materia di subappalti “illeciti”; s’inaspriscono, infatti, le sanzioni penali nei confronti degli appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione che ricorrono, in modo illecito, ai meccanismi di subappalto.
Il DL. n.113/2018 modifica l’articolo 21 c.1 della Legge n.646/1982, in materia di disposizioni antimafia, e cambiano conseguentemente le sanzioni penali nei confronti di appaltatori e subappaltatori.
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Facendo un passo indietro la Legge n.626/1982 all’art.21, nella formulazione in vigore prima del Decreto Sicurezza, puniva con la pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica Amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente. Inoltre, era prevista anche l’applicazione della pena dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo.
L’articolo 25 del DL n.113/2018 in vigore dal 5 ottobre trasforma i reati sopracitati da contravvenzioni in delitti, cioè punibili con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto.
Cambia, dunque, il regime sanzionatorio nei confronti di appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la pubblica amministrazione che concedano, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente.
In questi casi, tra l’altro, l’amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Decreto Sicurezza: cosa cambia rispetto al passato?
Ecco il quadro del cambiamento:
Legge n.626 del 13/9/1982 | ||
APPALTATORE
|
Previgente | In vigore DL 113/2018 |
Arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda | Reclusione da uno a cinque anni e con la multa | |
SUBAPPALTATORE E AFFIDATARIO DEL COTTIMO Art.1 c.1 lett. b) |
Arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda | Reclusione da uno a cinque anni e della multa |
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