Lo dice l’articolo 9 del Decreto Crescita: cessioni e locazioni di case (fabbricati abitativi) possono essere sempre soggette a Iva, evitando la penalizzazione dell’imposta assolta sugli acquisti indetraibile.
Per quanto riguarda le locazioni, sono esenti da Iva (e questa è una conferma) i fabbricati sia abitativi sia strumentali. Il locatore del fabbricato strumentale ha però la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta, sul contratto (per le abitazioni questa opzione è riservata alla aziende di costruzione). Le immobiliari che hanno acquistato un fabbricato abitativo per affittarlo o venderlo, non pagano Iva sull’affitto.
Le operazioni di locazione dei fabbricati rurali (e anche strumentali), se affittati a privati o a soggetti passivi che effettuano operazioni esenti in misura maggiore al 75%, possono essere esenti da Iva.
Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, se il locatore scegli di pagare l’Iva, non deve assolvere alcuna imposta di registro. Per le locazioni di immobili strumentali, l’imposta di registro è dell’1%. Le imprese di costruzione che affittano possono quindi evitare l’indetraibilità dell’Iva assolta sui beni ammortizzabili.
Per quanto riguarda le cessioni, viene confermata dal Decreto Crescita l’applicazione dell’Iva sulle abitazioni cedute dalle imprese costruttrici entro 5 anni dalla fine dei lavori di costruzione o recupero. Dopo questo periodo di tempo, le cessioni di tali fabbricati possono essere assoggettate a Iva, tramite opzione all’atto di vendita.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva su cessione di fabbricati strumentali da parte delle imprese effettuate entro 5 anni dalla fine dei lavori (costruzione o ripristino), anche questa è confermata. Dopo i 5 anni, tali fabbricati strumentali possono essere assoggettati a Iva tramite opzione, sempre all’atto di vendita.
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