Il 16 giugno si avvicina. Per quella data i cittadini che risiedono nei Comuni che hanno deliberato le aliquote TASI 2014 saranno chiamati a versare la prima rata del tributo, che finanzia i servizi c.d. indivisibili (illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, manutenzione delle strade, ecc.).
A meno di un mese di distanza dalla scadenza, facciamo il punto sulla questione fornendo le informazioni essenziali che ogni contribuente deve avere prima di recarsi in Banca o alle Poste per pagare il tributo che ha preso posto, a tutti gli effetti, dell’IMU sulla prima casa.
Come ormai sanno i lettori che ci seguono da un po’ di tempo, procediamo con ordine ed elenchiamo le cinque cose che è utile sapere sulla TASI 2014 prima di pagare:
1. Cosa è la TASI?
2. Quando si paga?
3. Ci saranno proroghe?
4. Chi la deve pagare?
5. Come si calcola?
TASI: la definizione
La TASI è una delle tre parti (insieme alla TARI e all’IMU) di cui si compone l’Imposta Unica Comunale (IUC), che tanto unica non è, essendo in realtà solo un’etichetta sotto la quale vengono compresi i tre tributi appena ricordati.
La TASI 2014 serve a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dalla pubblica amministrazione. Anche i servizi anagrafici o la pulizia del suolo pubblico ne sono compresi.
Quando si paga
In tutti i Comuni che hanno approvato le delibere sulle aliquote da applicare, la TASI dovrà essere pagata in due rate di pari importo. Per conoscere se il proprio Comune ha fissato le aliquote, può essere utile consultare il nostro elenco, pubblicato in settimana e aggiornato al 22 maggio.
La prima rata è prevista per il prossimo 16 giugno, mentre il saldo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2014.
Il nodo delle proroghe
Per i Comuni che non hanno ancora approvato le delibere, è stata fissata una nuova scadenza, resa nota da Piero Fassino, presidente dell’ANCI: 16 ottobre 2014.
Le delibere dovranno essere approvate e pubblicate entro il prossimo 31 luglio. Si attende solo il decreto del Governo con il quale si daranno i crismi dell’ufficialità.
Chi paga la TASI 2014
Si tratta senz’altro di uno dei nodi più dibattuti. Il presupposto su cui si basa la TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree scoperte ed edificabili, adibiti a qualsiasi uso.
Quindi, nel caso in cui un immobile sia occupato da persona diversa dal proprietario, il pagamento della TASI dovrà essere suddiviso tra i due, secondo una percentuale variabile. Chi vive/usa la casa (inquilino, usufruttuario, ecc.) pagherà dal 10 al 30% dell’imposta, il proprietario pagherà dal 70 al 90%.
La ripartizione del pagamento della TASI 2014 è stata analizzata nel post TASI 2014: ecco quanto pagano rispettivamente inquilino e proprietario ma dovrà essere il singolo Comune a stabilire la percentuale di ripartizione tra i due soggetti.
Tutti i soggetti sono assoggettati a un’autonoma imposizione tributaria. Con questo termine, come ha bene spiegato Massimo Pipino in una recente pubblicazione dell’AGEFIS, si vuole significare che il Comune non può prevedere a livello regolamentare che l’imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall’occupante dell’immobile.
Come si calcola la TASI
Il calcolo della TASI può essere effettuato sfruttando molti dei calcolatori che sono stati pubblicati sul web e di cui ha scritto recentemente anche il sito Pionero.it
La nostra Redazione ha predisposto un tutorial per spiegare ogni passaggio del calcolo della TASI, partendo dalla rendita catastale rivalutata.
Una volta trovata la cifra da versare, occorre compilare il Modello F24, utilizzando i codici tributo individuati dalla Agenzia delle Entrate con le deliberazioni di fine aprile.
Per comodità dei lettori, i codici tributo sono i seguenti:
– 3958 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3960 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3961 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
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