Il Nuovo Codice Appalti potrebbe introdurre novità anche in materia di competenze professionali: nello specifico si palesano modifiche normative in merito ai requisiti di idoneità degli ingegneri col ruolo di direttori tecnici delle imprese con attestazione SOA nel settore del restauro.
In questa direzione, a parere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, un ingegnere può svolgere il ruolo di direttore tecnico in un’impresa di restauro. L’assunto è stato espresso nella giornata di ieri durante l’incontro organizzato dall’Ordine stesso ed a cui hanno partecipato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), l’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN) e Federcostruzioni.
Come emerso dalle voci dai professionisti tecnici durante l’incontro, il Regolamento attuativo del Codice Appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che dava esecuzione al Codice dei contratti pubblici del 2006) ha previsto la riforma dei titoli professionali richiesti per la direzione tecnica delle categorie relative al restauro.
Tale ambito tematico viene analizzato anche nell’articolo Competenze progettuali: zona sismica e c.a. solo per Ingegneri e Architetti.
Mediante tale novità gli ingegneri, direttori tecnici delle imprese attestate SOA nel settore del restauro, anche se in possesso di consolidate esperienze e professionalità, non sono stati più ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico. Per fare il direttore tecnico la nuova normativa aveva infatti ritenuto necessarie le lauree in Architettura o Conservazione dei beni culturali.
Tuttavia il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 4290/2015, ha affermato che non si può negare l’attestazione SOA nelle categorie OG 2 e OS 25 alle imprese con un direttore tecnico già in carica al momento dell’entrata in vigore del d.P.R. 34/2000, la norma che ha introdotto il sistema di qualificazione SOA. Pertanto, coloro che già svolgevano l’incarico di direttore tecnico possono continuare a farlo.
Ma non soltanto: in procinto dell’ufficializzazione della imminente riforma degli appalti, gli ingegneri hanno chiesto che la possibilità di svolgere il ruolo di direttore tecnico nelle imprese di restauro sia riconosciuta a tutti gli ingegneri edili con una significativa esperienza e a tutti i laureati in Ingegneria edile-architettura.
Va rammentato che sul tema, già alla fine del 2014, presso l’Ordine degli ingegneri di Napoli, è stato costituito il Gruppo di lavoro “Competenze degli ingegneri in materia di edifici vincolati”, coordinato dal vice presidente dell’Ordine, Paola Marone.
Le competenze progettuali dei professionisti tecnici
La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
Mario Petrulli | 2017 Maggioli Editore
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