Il Nuovo codice appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sostituisce il precedente d.lgs. 163/2006 modifica e integra anche le precedenti prescrizioni in materia di affidamento degli incarichi di progettazione (e relative soglie) per i servizi di architettura e ingegneria. Gli interventi di maggior rilievo riguardano, soprattutto, i criteri di scelta dei soggetti che dovranno svolgere gli incarichi.
Per servizi di ingegneria e architettura si intendono: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo.
Per quanto riguarda le soglie di rilevanza comunitaria, definite per tutti i settori dall’articolo 35 del Nuovo codice appalti, non intervengono modifiche sostanziali nemmeno in questo ambito dei servizi tecnici per i quali principalmente gli articoli 95 e 157 individuano il nuovo quadro normativo di questa tipologia prevedendo tre situazioni principali:
– incarichi per importi inferiori ai 40.000,00 euro (esclusa IVA);
– incarichi per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro e inferiori ai 100.000,00 euro (esclusa IVA);
– incarichi per importi pari o superiori ai 100.000,00 euro (esclusa IVA).
Per l’affidamento di servizi con procedure semplificate si arriva fino ai 100.000,00 euro che costituiscono il limite della soglia comunitaria oltre la quale le modalità di svolgimento della gara prevedono procedure e pubblicità finalizzate all’apertura sovranazionale richiesta in questi casi.
CONSULTA IL DOSSIER SPECIALE SULLA DIREZIONE LAVORI
Prima situazione
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (anche servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria) per importi inferiori a euro 40.000,00 (IVA esclusa).
Il limite dell’importo consentito per affidamento diretto prevede una soglia di 40.000 euro (art. 95, comma 3, lettera b) e include anche i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.
Nel caso di affidamenti o incarichi inferiori ai 40.000,00 euro, l’articolo 36 comma 2, lettera a) prevede che per servizi, lavori o forniture inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro l’incarico possa essere conferito al professionista con l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento a condizione che l’affidatario disponga dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere e che venga eseguita una ricerca di mercato secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso:
– elenchi di professionisti (istituiti sul sito informatico dell’Ente interessato)
– richieste di preventivi (effettuate direttamente a singoli professionisti o agli iscritti all’elenco dell’Ente)
– pubblicazione di avvisi informativi (ogni selezione deve essere preceduta da pubblicazione sul sito dell’Ente).
Per questa tipologia di affidamenti il criterio di aggiudicazione consentito è quello del minor prezzo (anche per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura) fermo restando che è possibile applicare in questa fascia anche il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lettera b).
Seconda situazione
Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a euro 100.000,00 (IVA esclusa)
L’affidamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2, lettera b), avviene mediante:
– procedura negoziata – invito (non bando) rivolto ad almeno 5 soggetti idonei (art. 157, comma 2) individuati con indagini di mercato o elenchi di professionisti;
– applicazione solo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che diventa obbligatorio per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (art. 95, comma 3, lettera b).
Per incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sia inferiori che superiori ai 100.000,00 euro (IVA esclusa) i soggetti affidatari possibili sono quelli indicati dall’articolo 46.
Terza situazione
Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per importi pari o superiori a euro 100.000 (IVA esclusa)
Per i servizi di ingegneria e architettura relativi a incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo con importi pari o superiori alla soglia di euro 100.000,00 (IVA esclusa) si applicano i criteri indicati dall’articolo 157, comma 2 e previsti dalla Parte II, Titoli I (contratti di rilevanza comunitaria), II (qualificazione delle stazioni appaltanti), II (procedura di affidamento), IV (aggiudicazione per i settori ordinari), in pratica si tratta di procedure aperte o ristrette come disciplinate dagli articoli 60 e 61 del decreto.
Anche nel caso di questa tipologia di affidamenti superiori alla soglia indicata è obbligatoria l’applicazione del solo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3).
Gli affidatari di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo), per qualunque soglia, non potranno avvalersi del subappalto ad eccezione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici (con esclusione delle relazioni geologiche), redazione grafica elaborati progettuali (art. 31, comma 8). Anche nel caso di affidamento in subappalto delle parti consentite resta invariata la responsabilità del progettista.
In ogni caso (art. 157, comma 3) è vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere e collaudo per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.
La procedura sarà curata per la stazione appaltante dal responsabile del procedimento secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (articolo 157).
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