Certificatore energetico, il regolamento ammette anche i Geologi

Il nuovo regolamento sui Certificatori energetici degli edifici, approvato lo scorso 15 febbraio dal Consiglio dei Ministri,  prevede tra i requisiti professionali necessari all’abilitazione il possesso della laurea in Scienze Geologiche (L34) e della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM 74), nonché della laurea in Scienze ambientali (82S), per la quale è prevista l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di Geologo, con la conseguente possibilità di iscrizione all’Ordine professionale (leggi anche “Certificatore energetico, varato il regolamento con i requisiti“).

Una notizia che ha incontrato la soddisfazione del Consiglio Nazionale dei Geologi che già in precedenza aveva posto all’attenzione del Ministero delle Attività produttive la considerazione che anche i geologi avessero diritto all’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici degli edifici, per il tipo di formazione fisico matematica di base, ma anche per lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo.

“Il regolamento approvato – precisano in un comunicato i Geologi –  dunque dà ragione alle istanze ed alle argomentazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, che nella riunione del 17 novembre 2011 aveva deliberato l’approvazione del documento “Certificazione energetica degli edifici – Competenza del geologo”, convertita poi nella Circolare n. 345 che impegnava gli Ordini Regionali a vigilare sulla corretta/opportuna applicazione della norma statale, con l’inserimento della nostra categoria tra i “soggetti tecnici” abilitati alla certificazione energetica”.

In particolare i Geologi sottolineano l’importanza, oltre al requisito di iscrizione all’Ordine professionale, della frequenza obbligatoria di corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici di almeno 64 ore e  della piena indipendenza e imparzialità  dei certificatori.

“Il decreto, infine, sottolineano i Geologi –  ribadisce che l’Attestato di certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del Codice penale.
Va tuttavia rilevato che un input decisivo all’approvazione di questo regolamento, proprio al termine della legislatura ed a pochi giorni dal voto elettorale, è stata la procedura d’infrazione pervenuta il 19 luglio 2012 alla Corte di Giustizia Europea, che ha contestato all’Italia il mancato rispetto dell’obbligo di certificare le condizioni energetiche degli edifici attraverso esperti indipendenti”.

Ricordiamo che recentemente i Periti industriali avevano invece bocciato il provvedimento (leggi anche “Certificatore energetico, i Periti industriali bocciano il regolamento“).

Secondo il Cnpi il provvedimento da un lato restringe il campo d’azione solo ai tecnici abilitati “all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”, dall’altro la estende a molti altri professionisti che non si occupano di progettazione.

Redazione Tecnica

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