Certificato di regolare esecuzione, serve per i lavori privati?

Continua la nostra serie di post di chiarimento sul certificato di regolare esecuzione nell’ambito della direzione lavori. Dopo i quesiti sull’emissione del CRE (certificato di regolare esecuzione) e sulla polizza fideiussoria, sono arrivati in Redazione altri due quesiti interessanti, a cui ha risposto, con la consueta perizia, l’arch. Marco Agliata, autore della [shopmaggioli code=”22″ mode=”link”] Guida essenziale alla direzione lavori [/shopmaggioli]appena data alle stampe nella nuova edizione aggiornata e ampliata.

I quesiti a cui si chiede risposta sono i seguenti:

1. In caso di lavori privati è necessario emettere un certificato di regolare esecuzione?

2. In che cosa un certificato di regolare esecuzione differisce da un comune certificato di esecuzione lavori?

Nozioni generali

Il certificato di regolare esecuzione è atto sostitutivo del certificato di collaudo (art. 141, comma 1 d.lgs. 163/2006 e art. 237 d.P.R. 207/2010).

Questa procedura viene posta in essere nel caso di appalti di opere pubbliche di importi inferiori a 500.000,00 euro al netto del ribasso d’asta, come specificato dall’articolo 141 comma 3 d.lgs. 163/ 2006 s.m.i., mentre il certificato di collaudo può (facoltà della stazione appaltante) essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro – anche in questo caso il certificato di regolare esecuzione viene sempre emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

Al di sopra del milione di euro resta l’obbligatorietà di emettere il certificato di collaudo con la procedura indicata dagli articoli 215 e seguenti del d.P.R. 207/2010.

L’emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilità del direttore dei lavori (che solo in questo caso può avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal d.l. (art. 237 reg., d.P.R. 207/2010).

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e riporterà gli elementi indicati dall’articolo 229 del d.P.R. 207/2010 che sono gli stessi del certificato di collaudo.

Il certificato di esecuzione dei lavori (art. 83, comma 4 del d.P.R. 207/2010) è l’atto con cui il committente delle opere dichiara, ai fini della certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esisto.

In caso di lavori privati e’ necessario emettere un certificato di regolare esecuzione?

Il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo costituiscono il momento conclusivo che ha avuto inizio con la stipula del contratto di appalto (di opere pubbliche e private).

L’art. 1665, primo comma del codice civile stabilisce che: “Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta”; quindi l’attività di verifica e collaudo delle opere rappresenta non solo una facoltà che può essere esercitata dal committente ma che, sia nelle opere private e con maggiore rilevanza sostanziale anche in quelle pubbliche, costituisce il momento formale di conclusione dei lavori (non di accettazione) ferme restando le tutele previste per il committente in caso di difetti emersi (e non visibili) dopo l’ultimazione o il collaudo dei lavori per i quali sussiste la garanzia prevista dall’articolo 1667 del codice civile.

In questo senso il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo acquisiscono, sia nelle opere private che pubbliche, una doppia funzione:

1. tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico-amministrativo redatto da un soggetto abilitato (che include anche la verifica – collaudo statico – obbligatoria in caso di opere strutturali eseguite);

2. individua il momento formale di conclusione e verifica dei lavori svincolando l’esecutore delle opere dagli oneri contrattuali e dalle garanzie previste (ferme restando le tutele per difetti e vizi dell’opera).

In che cosa un certificato di regolare esecuzione differisce da un comune certificato di esecuzione lavori?

Come già ricordato il certificato di regolare esecuzione è atto sostitutivo (e equivalente) del certificato di collaudo (art. 141, comma 1 d.lgs. 163/2006 e art. 237 d.P.R. 207/2010) quindi attiene le verifiche tecniche svolte da un soggetto terzo (diverso dal committente e dall’esecutore dei lavori) che vengono eseguite per stabilire la conformità tecnico-normativa e amministrativa delle opere realizzate.

Il certificato di esecuzione dei lavori (art. 83, comma 4 del d.P.R. 207/2010) contiene l’espressa dichiarazione del committente – opere pubbliche e private – (redatta nei modi indicati dall’allegato B e B1 del d.P.R. 207/2010) che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Questo tipo di certificati – che hanno valore ai fini della certificazione SOA – sono trasmessi all’Osservatorio nei modi previsti dall’articolo 8, comma 7 del d.P.R. 207/2010.

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Redazione Tecnica

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