Le direttive sui criteri di “ammissibilità” all’istituto della deroga in materia di prevenzione incendi sono state oggetto di una lettera circolare dei VV.F. nel maggio del 2010.
Si tratta della circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 che ha come oggetto Le deroghe alle norme di prevenzione incendi – Indirizzi sui criteri di ammissibilità.
Ma quale è stato il motivo che ha prodotto questa circolare di chiarimento? Ce lo racconta l’ing. Leonardo Corbo in “Casi Curiosi di Prevenzione Incendi”, una rubrica che periodicamente pubblicheremo su Ediltecnico.it
“Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente”, attacca Corbo, “gli interessati possono presentare al Comando provinciale domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte”.
“Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, al Comitato Tecnico regionale dei vigili del fuoco (CTR) che si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente”.
Il Fatto
“Una mia richiesta di deroga del febbraio 2010 non fu accolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) trattandosi di nuova attività, o meglio non fu neppur esaminata perché dalla richiesta non si evincevano impedimenti al rispetto della norma”.
“Dal ricorso da me presentato in data 28 aprile 2010 al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi del Dipartimento Vigili del Fuoco”, conclude Leonardo Corbo, “è scaturita la lettera circolare prot. 0008269 del 20 maggio 2010”, presentata all’inizio di questo articolo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento