Bonus Casa, come fare se l’edificio è vincolato?

E se ci si trova in centro storico, e non è possibile rispettare i requisiti termici, è possibile fruire del bonus facciata per semplici interventi di restauro e di risanamento conservativo?

Il Decreto rilancio (ex decreto aprile, ex decreto maggio, ma in ogni caso da 55 miliardi), sta iniettando grandi aspettative al settore edile. Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Il Superbonus andrà soprattutto a favorire i cosiddetti lavori “pesanti”, e quindi tutti gli interventi più semplici e di minore impatto sono garantiti dalle vecchie regole. È però interessante analizzare la domanda pervenuta al Sole 24 Ore sul rifacimento di una facciata di un edificio vincolato per il qualenon è pertanto possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). È possibile fruire del bonus? Vediamo in dettaglio il quesito.

Bonus Casa, come fare se l’edificio è vincolato?

In un condominio minimo, composto da quattro proprietari, si vuole procedere al ripristino delle facciate. Trattandosi di un edificio situato nel centro storico, e quindi sottoposto a tutela, non è possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus anche solo per semplici interventi di restauro e di risanamento conservativo. In tal caso, è necessaria la comunicazione all’Enea?

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Requisiti termici

Sì, è possibile fruire del bonus. I requisiti termici vanno rispettati solo se si interviene su più del 10 per cento dell’intonaco, ma ciò non vale per i beni vincolati, come nel caso di specie. L’articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”).

>> Leggi: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

Si tratta infatti di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la semplice pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B, individuate dal Dm Lavori pubblici 1444/1968.

Edifici vincolati in centro storico, quali regole?

Se l’intervento effettuato (nel caso in cui non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna), influenza dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessa più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati dal decreto del Mise del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise del 26 gennaio 2010 (circolare 2/E/2020).

La circolare 2/E/2020 ha chiarito inoltre che i decreti Mise del 26 giugno 2015 e del 26 gennaio 2010 non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, di cui alla parte II del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per gli interventi su immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Questi immobili sono esclusi dall’applicazione dei requisiti energetici solo quando l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti che il rispetto delle prescrizioni citate implica un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

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Conclusione

Anche se i requisiti energetici non andranno rispettati, potrà essere applicata la detrazione del 90 per cento per le spese di rifacimento della facciata. Di conseguenza, se i requisiti termici non devono essere rispettati, non occorre nemmeno la comunicazione all’Enea.

Ecobonus e Bonus Casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus
per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

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Foto: Philip Openshaw

Redazione Tecnica

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