Gli interventi migliorativi, o raccomandazioni, sono le indicazioni che, in fase di redazione dell’attestato di prestazione energetica, il certificatore energetico indica al fine di migliorare l’efficienza dell’immobile oggetto di certificazione. È innanzitutto opportuno specificare che all’interno dell’APE, l’indicazione degli interventi migliorativi è sempre obbligatoria pena la non validità dell’APE.
In base a quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, pena la non validità:
a) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l’energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
L’APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
La sezione all’interno dell’APE relativa agli interventi migliorativi, si presenta come una tabella (riporata sopra) all’interno della quale risulta necessario riportare gli interventi raccomandati, esprimendo una valutazione del potenziale miglioramento che si otterrebbe sulle prestazioni energetiche dell’edificio.
Risulta quindi necessario indicare gli interventi economicamente convenienti, distinguendo quelli che comportano una ristrutturazione importante, da quelli che comportano una riqualificazione energetica.
Le raccomandazioni, essendo obbligatorie, devono essere inserite anche per gli edifici con altissima prestazione energetica (anche per gli edifici a energia quasi zero), seppur probabilmente poco convenienti economicamente.
A tal proposito si è espresso il Mise con un chiarimento:
“Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.”
In riferimento all’obbligatorietà di inseriemento degli interventi migliorativi, si è espresso il CENED (Organismo di accreditamento regionale della regione Lombardia), che ha precisato:
Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell’APE. In assenza di impianto il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS. L’assenza dell’indicazione di interventi raccomandati nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE.
Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici in classe A3 e A4, che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici. Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno obbligatoriamente annotate nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso. Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell’APE quell’intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EPgl, nren a parità di classe energetica”.
Ogni intervento migliorativo, deve essere inserito in maniera coerente rispetto al codice di riferimento. In tabella sono quindi riportati i codici con i relativi tipi di intervento.
Tutti gli interventi che il certificatore indica, devono essere fattibili sia tecnicamente che normativamente, in quanto costituiscono le prime linee guida per intervenire sull’edificio.
Leggi Attestato di Prestazione Energetica APE: senza libretto di impianto si può?
A titolo esemplificativo, non risulterebbe possibile indicare la realizzazione di un cappotto termico esterno su un edificio storico e soggetto al codice dei beni culturali, per il quale le modifiche sostanziali delle facciate non sono consentite.
Ulteriori indicazioni da inserire all’interno della tabella “interventi raccomandati” sono:
– il tempo di ritorno, che come specificato da un chiarimento del MISE, deve essere un tempo di ritorno semplice, escludendo quindi nel calcolo qualsiasi possibile detrazione e incentivo;
– la prestazione energetica raggiunta dopo l’esecuzione del singolo intervento;
– la prestazione e la classe energetica raggiunta a seguito dell’esecuzione di tutti gli interventi.
Leggi anche Attestato di prestazione energetica (APE): per quanto tempo vale?
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