Proseguiamo la nostra analisi degli aspetti più controversi dell’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, introdotto dal DL 63/2013 all’art. 6 di modifica il d.lgs. 192/2005. Come noto, l’APE va a sostituire l’ACE, l’Attestato di Certificazione Energetica.
In attesa dei decreti che aggiorneranno i criteri di calcolo necessari per la redazione dell’APE, i certificatori energetici possono continuare a utilizzare le regole del DPR 59/2009 (leggi in proposito Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Vediamo di fornire alcuni chiarimenti, organizzati in 5 punti, per informare i lettori su alcuni aspetti specifici riguardanti l’obbligo o meno dell’allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica agli atti notarili che riguardano immobili e terreni.
Preliminarmente, ricordiamo che recentemente anche il Centro Studi del Notariato ha preparato una nota molto dettagliata sull’allegazione dell’APE agli atti immobiliari.
1. Quando deve essere pronto l’APE?
In caso di compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere disponibile per tutti i potenziali acquirenti di un immobile. La consegna del documento può avvenire, invece, al momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente.
2. Validità del vecchio ACE
Se un immobile messo in vendita possiede già un ACE, non c’è obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica. Ovviamente, l’ACE deve essere ancora in corso di validità e il fabbricato non deve avere subito lavori di riqualificazione, tali da modificare le performance energetiche, successivi all’emissione del vecchio documento.
3. È sempre obbligatorio allegare l’APE?
No, non sempre. Dipende dal tipo di immobile oggetto della transazione (compravendita o locazione). Per sapere quali sono i casi in cui il proprietario non è tenuto ad allegare l’Attestato di Prestazione Energetica si può consultare il post Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE.
4. L’APE va allegato solo per contratti di compravendita e locazione?
In tutti i casi in cui un immobile deve possedere l’Attestato di Prestazione Energetica, questo va allegato non solo agli atti di compravendita e di locazione, ma pure a qualsiasi altro atto che comporti un trasferimento di proprietà e/o diritti sia a titolo oneroso che gratuito. Quindi, obbligo di allegazione dell’APE anche per donazioni, patti di famiglia, conferimenti di fabbricati nei patrimoni delle società, permute, ecc.
5. Un accordo tra le parti consente di non produrre l’APE?
No, nella maniera più assoluta. Un accordo tra acquirente e venditore o tra locatore e locatario che evita l’allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica non è ammissibile ed è illegittimo sulla base del diritto privato. Un contratto che contenga un accordo di tal genere è, pertanto, nullo. Non ha mai effetto e non può essere sanato.
Per ulteriori approfondimenti e documentazione sulla certificazione energetica e sull’APE consulta anche APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica, la pagina speciale realizzata dalla Redazione.
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