L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 che fornisce chiarimenti sugli aspetti catastali e fiscali relativi agli impianti fotovoltaici. Il documento completa il quadro via via formato con i numerosi documenti di prassi che il Fisco ha emanato sulla questione.
Nel merito, vengono analizzati i profili catastali relativi agli immobili che ospitano impianti fotovoltaici. In particolare, chiariscono le Entrate, In particolare, non c’è alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del DM 2 gennaio 1998, n. 28.
Una sezione della circolare riguarda, invece, il requisito di ruralità degli immobili sui quali è stato installato un impianto fotovoltaico e per i quali la produzione di energia rientra nell’ambito del reddito agrario.
Il documento si chiude con una trattazione del regime IVA degli impianti fotovoltaici e delle imposte di registro e ipocatastali.
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E relativa a Impianti fotovoltaici – Profili catastali e fiscali
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