Applicazione IMU per altri fabbricati e terreni, i chiarimenti del MEF

Come noto il pagamento della nuova IMU non riguarda solamente l’abitazione principale e le relative pertinenze, ma si estende anche ad altri tipologie di fabbricati e ai terreni agricoli. Nella circolare IMU del Ministero delle finanze (MEF) vengono chiarite anche queste fattispecie, che saranno oggetto di questo specifico articolo.

Aliquota IMU base per altri fabbricati
L’aliquota IMU di base da applicare ai fabbricati diversi dalla abitazione principale è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere aumentata o diminuita a discrezione dei comuni di 0,3 punti percentuali. L’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

Altri casi di variazione
Il Comune può, inoltre, variare l’aliquota di base nei seguenti casi:
immobili non produttivi di reddito fondiario: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,4%;
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,4%;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,38%

IMU nel settore agricolo
Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

Aliquota IMU base per i terreni agricoli
L’aliquota IMU di base da applicare terreni agricoli è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere aumentata o diminuita a discrezione dei Comuni di 0,3 punti percentuali. L’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

Aliquota base per i fabbricati rurali
L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2% e i Comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%.

Agevolazioni IMU per i terreni agricoli
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Esenzioni IMU per i terreni e i fabbricati agricoli
Sono esenti dal pagamento della nuova IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

Sono esenti da IMU anche i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

 

Ricordiamo a tutti i lettori che per essere costantemente aggiornati con tutte le news e gli strumenti per il calcolo dell’IMU è possibile visitare la pagina di Ediltecnico dedicata alla applicazione IMU.

Redazione Tecnica

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