Amianto, le motivazioni della sentenza Breda-Fincantieri

Sono state depositate questa settimana le motivazioni della sentenza dello scorso maggio, che confermava in Cassazione la condanna per i dirigenti di Breda-Fincantieri di Marghera per le morti di undici operai, e delle mogli di tre di loro, causate dalle malattie provocate dalle fibre di amianto.

“L’uso dell’amianto era talmente diffuso in Fincantieri” che “non può assumersi che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d’amianto non fosse circostanza prevedibile”. Questo uno dei passaggi chiave contenuti nelle motivazioni rese note dai giudici della Suprema Corte, che hanno dato ragione ai giudici della Corte di Appello di Venezia.

“Nessuno poteva ignorare la pericolosità della situazione”. La sentenza 33311 della Quarta sezione penale osserva, in particolare, che “l’uso dell’amianto era talmente diffuso in Fincantieri da non potersi considerare la sua pericolosità per la salute dei lavoratori questione alla quale taluno dei chiamati qui in responsabilità poteva dirsi estraneo, perché investito di un livello di vigilanza di più generale profilo”. Né “alcuno di loro – osservano ancora i giudici – può pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di avere versato in stato di ignoranza”.

“C’erano tutte le condizioni per comprendere il rischio elevato delle lavorazioni”. La Cassazione insiste sul fatto che i dirigenti Fincantieri non potessero non sapere: “La Corte è dell’avviso che l’appartenenza a un’impresa di cospicue dimensioni, quale la Fincantieri, la vasta esperienza, le competenze specifiche di settore, il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti qui chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità di attingere a competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle pubbliche agenzie potesse in alcun modo acquietarli”.

Invece, notano i giudici, non solo non è stata predisposta alcuna misura, anche di lieve entità, per arginare il rischio amianto  ma addirittura vi è stata “grossolana indifferenza di fronte all’inalazione delle polveri tossiche”.

Confermato anche il diritto dell’INAIL di vedersi riconoscere il rimborso di quanto “costretta a versare per legge a causa delle morti insorte per malattia professionale”.

Redazione Tecnica

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