La valutazione del rischio di caduta dall’alto è uno dei passaggi più delicati della normativa del settore sicurezza cantieri e in Italia la normativa si è fatta sempre più precisa, in linea con quanto previsto a livello europeo. La motivazione va ricercata nel fatto che gli incidenti in altezza sono molto pericolosi, per la maggior parte dei casi mortali.
Prestare attenzione a tali situazioni è, dunque, fondamentale e il principio base è quello di preferire apprestamenti per la sicurezza collettiva rispetto a dispositivo per la sicurezza individuale. Dunque, quando è possibile è bene preferire il montaggio di ponteggio o di un parapetto rispetto a lasciare che ogni lavoratore provveda in autonomia a legarsi ed imbarcarsi.
Linee vita: le norme recenti
Gli ultimi aggiornamenti normativi hanno posto l’attenzione sul dotare le coperture di dispositivi a cui ogni soggetto che accede alla copertura stessa per una qualunque attività lavorativa (dell’antennista al lattoniere o a chi ripassa i coppi) possa agganciare il proprio bagaglio di imbracature. Questo tipo di dispositivi possono essere puntuali, domenica cosiddetti ganci tetto, o lineari, come ad esempio le linee vita. La normativa settoriale per tali apprestamenti è stata demandata alle singole Regioni ed al momento solo alcune hanno legiferato in merito; si tratta di Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Sicilia e la Provincia Autonoma di Trento.
Detto ciò, in ogni luogo d’Italia è possibile dotare le coperture di tali sistemi di protezione dalle cadute dall’alto, prestando attenzione alle prescrizioni più particolari che le varie Regioni possono aver previsto nel proprio regolamento, soprattutto in fase di progettazione.
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Linee vita: i documenti da consegnare
Ogni qualvolta si montino tali apprestamenti di ancoraggio esistono una serie di documenti che devono essere consegnati al committente, ma che spesso nella pratica quotidiana vengono sottovalutati; si tratta di:
– la dichiarazione di conformità alla Normativa UNI EN 365
– la periodicità delle ispezioni periodiche (che la norma prevede comunque non superiore a quattro anni)
– il numero di operatori che possono utilizzare il dispositivo di ancoraggio
– i dispositivi di protezione individuale che devono esser utilizzati in combinazione con l’ancoraggio
– la possibilità o meno di utilizzo del dispositivo di ancoraggio in trattenuta
– l’impossibilità di utilizzo dell’ancoraggio per sistemi di sollevamento.
Normalmente le informazioni sopra elencate sono presenti all’interno del libretto di uso e manutenzione del sistema di ancoraggio che fornisce il produttore dell’ancoraggio. Tutte le altre informazioni, invece (come il numero di ganci, la distanza tra loro etc.) sono contenute nell’elaborato tecnico della copertura e nelle relazioni da presentare in Comune a norma della normativa regionale o in assenza di essa a norma della UNI 11560.
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